Marzo 11, 2025

MUTUO SOLUTORIO: LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 5841 del 3 marzo 2025.

by sasti in Senza categoria

Con la recentissima pronuncia in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito la validità del c.d. mutuo solutorio, contratto mediante il quale il mutuatario riceve l’accredito sul conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante. Quindi, con la stipulazione del predetto contratto non si finanziano nuovi investimenti ma si facilita la ristrutturazione finanziaria del debitore. 

Nell’articolo del 2 settembre 2024 in queste NEWS (https://studiolegaledalpiaz.it/blog/mutuo-solutorio-la-parola-alle-sezioni-unite-corte-di-cassazione-sez-ii-ordinanza-interlocutoria-n-18903-2024/) era stata analizzata l’Ordinanza interlocutoria con cui la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, aveva rimesso allo scrutinio delle Sezioni Unite la questione della qualificazione giuridica del c.d. mutuo solutorio. 

L’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. 

Il Collegio, dopo aver ricostruito i contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia (esaminati nel predetto articolo, ha individuato tre quesiti cui offrire soluzione. 

Nello specifico:

 “Il primo attiene alla validità o meno del c.d. mutuo solutorio, nei termini in cui si è delineato nella giurisprudenza di legittimità, che attengono alla possibilità di configurare una effettiva traditio delle somme date in mutuo quando le stesse siano contestualmente destinate a ripianare debiti pregressi: possibilità negata dall’orientamento minoritario anche quando detta destinazione sia espressamente accettata o disposta dal mutuatario, tant’è che, proprio postulandosi l’esistenza di un tale accordo, il contrasto si risolve, come si vedrà, nella sua diversa qualificazione in termini di non mutuo ma di pactum de non petendo ad tempus. 

Il secondo attiene alla possibilità, in caso di risposta positiva al primo quesito, che il contratto di mutuo costituisca anche titolo esecutivo. 

Con il terzo, subordinato, si chiede invece se l’eventuale risposta positiva ai primi due quesiti possa valere anche nel caso in cui il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo, con operazione di giroconto, sia operato dalla banca “autonomamente e immediatamente”, vale a dire anche in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi in tal senso del mutuatario […]”. 

Per risolvere i primi due interrogativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono partite dall’esame della disciplina giuridica del contratto di mutuo (artt. 1813 – 1822 c.c.), che, come noto, è un contratto reale che si perfeziona solo con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res). 

Al fine della configurabilità della traditio, non è necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella “disponibilità giuridica” del mutuatario, e tale circostanza si concretizza quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo soggetto, ferma restando l’assunzione dell’obbligazione da parte del mutuatario avente ad oggetto la restituzione del tantundem (altrettante cose della stessa qualità e specie di quelle ricevute a mutuo). 

Quindi, dall’interpretazione del concetto di “disponibilità giuridica” discende la soluzione del contrasto giurisprudenziale relativo alla validità del c.d. mutuo solutorio. 

Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’accredito delle somme su un conto corrente è considerato sufficiente per soddisfare il requisito giuridico della datio rei propria del mutuo, mentre per l’orientamento minoritario il predetto accredito costituisce una semplice operazione contabile che non comporta l’acquisizione della disponibilità delle somme da parte del mutuatario poiché, in questo caso, la banca (già creditrice) con tale operazione realizza il ripianamento del precedente debito. 

Le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento e, per l’effetto, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. 

Infatti, il Collegio precisa che con l’accredito delle somme sul conto corrente il contratto di mutuo deve intendersi perfettamente concluso, e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita, a prescindere dal successivo impiego del denaro[1].  

Ne deriva che, essendosi perfezionato il contratto di mutuo, “il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”: la Suprema Corte, ha quindi, risposto affermativamente al secondo quesito posto con l’Ordinanza interlocutoria.  

Quanto al terzo quesito, le Sezioni Unite hanno statuito che: “La movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario operata in assenza di disposizioni in tal senso dell’intestatario è condotta illecita aggredibile, se del caso, dall’intestatario, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati, ma resta pur sempre fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l’accredito; l’eventuale illiceità di quell’atto non può valere a elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l’accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina”.

[1] L’accredito delle somme “determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico, venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell’intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è necessaria ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo”.