Con Ordinanza n. 1679 del 23 gennaio 2025 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la delicata questione giuridica concernente la sorte processuale di una domanda di risoluzione contrattuale, proposta e trascritta in epoca anteriore alla Sentenza dichiarativa di fallimento di una delle parti. L’Ordinanza assume rilievo per le ricadute sistematiche che può determinare tanto sul piano della disciplina del concorso tra creditori quanto su quello dell’assetto delle competenze giurisdizionali tra Giudice ordinario e Giudice fallimentare.
La vicenda.
La questione prende le mosse da una controversia insorta tra due Società. La Società A, venditrice di beni immobili, agiva in giudizio contro la Società B, acquirente, domandando la risoluzione del contratto per inadempimento. Detta azione veniva regolarmente trascritta nei registri immobiliari prima della dichiarazione di fallimento della Società B.
Successivamente, sopravvenuta la sentenza dichiarativa di fallimento della Società B, la venditrice Società A reiterava le proprie pretese in sede concorsuale, domandando il trasferimento degli immobili, ovvero – in subordine – l’ammissione al passivo per il corrispondente valore.
Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto e ordinando il ritrasferimento degli immobili in favore della Società A venditrice. Il curatore fallimentare proponeva ricorso per cassazione, contestando la validità processuale dell’intero percorso argomentativo e ritenendo inammissibile la pretesa in sede fallimentare.
Il nodo interpretativo: la sorte della domanda di risoluzione trascritta ante fallimento.
La Suprema Corte si è trovata ad esaminare una vicenda in cui una domanda di risoluzione contrattuale, trascritta prima della dichiarazione di fallimento, era stata in un secondo tempo riproposta nell’ambito della procedura fallimentare.
L’Ordinanza in commento ha offerto così l’occasione per approfondire il delicato rapporto tra due ambiti processuali distinti ma potenzialmente concorrenti: quello ordinario, sede naturale dell’azione contrattuale, e quello fallimentare, dove si innesta il principio del concorso formale previsto dall’art. 72 della Legge Fallimentare.
L’art. 72, comma 5, L. Fall. prevede che “L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”. Pertanto, la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento è opponibile al curatore solo se trascritta nei casi previsti dall’art. 2652 c.c..
Controverso resta quindi se, a seguito della declaratoria di fallimento, tale domanda debba proseguire avanti al Giudice ordinario o se debba essere riassunta in sede fallimentare, unitamente alle richieste restitutorie e risarcitorie formulate.
In buona sostanza, la trascrizione della domanda prima della Sentenza dichiarativa di fallimento è ritenuta in giurisprudenza elemento essenziale per renderla opponibile al curatore e conseguentemente alla massa dei creditori. Tuttavia, la trascrizione non risulta sufficiente a garantire automaticamente la continuità del giudizio in sede ordinaria.
Sul punto la Corte ha dato conto di tre distinti ed opposti orientamenti giurisprudenziali.
Gli orientamenti giurisprudenziali: tre linee interpretative.
1. La tesi della “divaricazione processuale”.
Il primo orientamento segue la tesi della c.d. “divaricazione processuale”, per cui la domanda di risoluzione del contratto, laddove trascritta prima del fallimento, può proseguire dinanzi al Giudice ordinario, mentre le pretese restitutorie e risarcitorie debbono essere avanzate in sede fallimentare. Tale teoria trae origine dalla differente natura tra gli effetti della Sentenza di risoluzione, opponibile alla massa dei creditori, e quelli delle domande restitutorie e risarcitorie, che restano soggette al concorso formale.
Tale impostazione mirerebbe a preservare la stabilità del giudicato formatosi in sede ordinaria, garantendo d’altro canto la tutela dei creditori in sede concorsuale.
In buona sostanza, a tale separazione dovrebbe conseguire la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento di verifica del passivo, ovvero l’ammissione con riserva del credito restitutorio o risarcitorio in pendenza dell’esito del giudizio di risoluzione.
2. La tesi della “trasmigrazione integrale”.
Il secondo orientamento segue invece la tesi della c.d. “trasmigrazione integrale”, in base alla quale tutte le domande, incluse quelle di risoluzione, devono confluire nel procedimento presso il Giudice Delegato per garantire l’unitarietà della tutela giurisdizionale e prevenire disarmonie tra le decisioni dei diversi giudici.
Tale approccio valorizza i principi di concentrazione e celerità del rito fallimentare, scongiurando altresì la neppur troppo remota ipotesi di conflitto tra giudicati.
Questa tesi valorizza la struttura sintattico-grammaticale della norma, nel senso che la dizione dell’art. 72, comma 5, L. Fall. sarebbe diretta a permettere la “trasmigrazione” nel procedimento di verifica dello stato passivo, non solo delle eventuali domande accessorie e consequenziali, bensì anche di quella prodromica, in quanto preliminare alla pretesa creditizia da insinuare allo stato passivo o alla domanda di restituzione.
Tale soluzione permetterebbe altresì di ovviare alle perplessità sottese alla tesi alternativa che impedirebbero la speditezza dei due giudizi (sospensione o ammissione con riserva).
3. La soluzione intermedia.
Da ultimo, la Corte menziona una terza via interpretativa, che si potrebbe definire intermedia, in base alla quale la domanda di risoluzione, qualora trascritta prima del fallimento, può proseguire davanti al Giudice ordinario, con una conseguente definizione in merito alla sorte del contratto, mentre le pretese restitutorie e risarcitorie dovrebbero essere trasferite nel giudizio fallimentare, al fine di garantire il principio del concorso formale.
Tale soluzione permetterebbe di riconoscere la competenza del Giudice ordinario in merito alla risoluzione del contratto, tutelando al contempo l’integrità del concorso formale in sede fallimentare.
La rimessione alle Sezioni Unite.
Alla luce dell’evidente contrasto interpretativo, la Corte ha disposto la rimessione della questione alle Sezioni Unite affinché si pronunci definitivamente su quale sia la corretta sede processuale per la trattazione di domande di risoluzione contrattuale trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Dalla mera lettura dell’Ordinanza sembrerebbe trapelare una preferenza per la tesi della c.d. “trasmigrazione integrale”, ma la complessità di bilanciare le diverse posizioni permane: ossia, da un lato, la necessità di tutelare la massa dei creditori nei confronti del patrimonio del fallito, dall’altro il rispetto delle pretese del creditore che impone di evitare che la sua partecipazione al concorso si traduca in una diminutio dei diritti acquisiti in sede di giudizio ordinario.
La decisione delle Sezioni Unite risulterà, pertanto, fondamentale per la risoluzione di un tema complesso e dalle molteplici implicazioni pratiche. E’ auspicabile, quindi, che l’emananda decisione possa assolvere alle distinte esigenze di coerenza ed efficienza, tanto più a fronte delle recenti riforme al Codice della crisi d’impresa dell’insolvenza.
[1] L’accredito delle somme “determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico, venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell’intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è necessaria ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo”.