Con l’Ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su uno dei settori più delicati del diritto bancario e della crisi d’impresa: quello della concessione abusiva di credito ad imprese già irreversibilmente insolventi.
La rilevanza della pronuncia in commento deriva dalla qualificazione del finanziamento concesso ad impresa “decotta” come negozio nullo per contrarietà a norme imperative e dall’affermazione dell’irripetibilità delle somme erogate ai sensi dell’art. 2035 c.c..
Il principio espresso dalla Suprema Corte appare destinato ad incidere profondamente sui rapporti tra banche e imprese in crisi, imponendo agli intermediari finanziari un rafforzamento degli obblighi di valutazione preventiva del merito creditizio e degli assetti organizzativi dell’impresa finanziata.
La vicenda sostanziale e il primo grado di giudizio
La controversia trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca che aveva richiesto l’insinuazione al passivo di un credito derivante da due finanziamenti concessi alla società successivamente fallita.
Secondo quanto ricostruito nel giudizio di merito, i finanziamenti erano stati erogati quali misure di sostegno ai sensi della L. n. 40/2020; tuttavia, le somme ottenute non erano state utilizzate per un reale rilancio dell’attività imprenditoriale, bensì prevalentemente per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie nei confronti della stessa banca.
In particolare, il Curatore aveva originariamente proposto l’esclusione (accolta dal Giudice Delegato) del credito dallo stato passivo in quanto il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo della Società, considerandolo quale prestazione contraria al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c. e, pertanto, irripetibile.
Successivamente, il Giudice di primo grado – in sede di decisione sull’opposizione allo stato passivo formulata dalla banca – ha ritenuto che la condotta di quest’ultima costituisse effettivamente “abusiva concessione del credito”[1], avendo l’Istituto erogato un prestito in assenza di prospettive di superamento della crisi.
Ha sostenuto il Tribunale che qualora dalla lettura degli indici di bilancio (ovvero dalle informazioni disponibili) emerga uno stato di insolvenza irreversibile “la conclusione del contratto di finanziamento integra la condotta violativa del precetto penale dell’art. 217, comma 4, L.Fall. e determina, pertanto, a norma dell’art. 1418 c.c., la nullità del contratto, in quanto direttamente vietato dalla norma penale violata”.
Inoltre, il Giudice di prime cure, previo esame dell’istruttoria finalizzata alla concessione di denaro svolta dall’istituto di credito, ha ravvisato anche la violazione dell’art. 2035 c.c.: “la banca finanziatrice (…) non aveva, in realtà, effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendo inteso, piuttosto, soddisfare in via preferenziale un suo credito ristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica”, in contrasto che il principio di correttezza che governa il mercato.
Avverso la pronuncia emessa dal Tribunale, l’istituto di credito ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi: i) violazione degli artt. 217, comma 1, n. 4, L. Fall. e 218 L. Fall. nonché degli artt. 1418 c.c. e 2035 c.c, ii) violazione dell’art. 13 del D.L. 23/2020 e iii) omessa e/o apparente motivazione in violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c..
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i motivi proposti dichiarandoli infondati.
Normativa applicabile
La decisione della Cassazione si basa sull’interpretazione di talune norme del Codice Civile e della Legge Fallimentare.
In primo luogo, assume rilevanza l’art. 1418, comma 1, c.c. in base al quale “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”.
La nullità del contratto costituisce la forma più grave di invalidità negoziale in quanto determina l’inefficacia originaria e assoluta dell’atto. Il contratto nullo, infatti, è considerato improduttivo di effetti giuridici sin dal momento della sua conclusione, come se non fosse mai venuto ad esistenza nell’ordinamento.
Sono considerate norme inderogabili ai sensi dell’art. 1418 c.c. “anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto” (Cass. S.U. n. 26724 del 2007).
La seconda disposizione esaminata è l’art. 217 R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) relativo al reato di bancarotta semplice; le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione appaiono attualmente rilevanti in considerazione del fatto che pur avendo il legislatore provveduto all’abrogazione della Legge Fallimentare mediante la promulgazione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 – CCII), non ha modificato in alcun modo la disciplina del reato in esame che è oggi contenuta nell’art. 323 CCII.
“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente (…) d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa (…)”.
L’ultima norma su cui pone l’attenzione il Collegio è l’art. 2035 c.c.: “chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”.
Sul punto i Giudici di ultima istanza hanno affermato che “la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico“, come quelle atte a ledere la correttezza delle relazioni di mercato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza in commento, in primo luogo sottolinea i presupposti fattuali accertati dal Giudice di merito, ritenuti insindacabili in sede di legittimità: i) la banca aveva erogato i finanziamenti pur essendo consapevole dell’incapacità della Società di far fronte alle obbligazioni se non mediante ulteriore indebitamento, ii) l’impresa versava già in stato di insolvenza conclamata, iii) parte delle somme è stata utilizzata per ripianare un’esposizione chirografaria pregressa della stessa banca, iv) l’operazione aveva aggravato il dissesto della Società e ritardato l’emersione della crisi.
Muovendo da tali elementi, la Corte conferma la ricostruzione giuridica del Tribunale, che consente di qualificare la vicenda non come mera imprudenza nell’erogazione del credito ma come negozio stipulato in violazione di norme imperative e per uno scopo contrario al buon costume economico.
La Corte premette che, in linea generale, nel nostro ordinamento non esiste una norma – né civile né penale – che vieti in astratto la stipulazione di contratti pregiudizievoli per i terzi. Il solo fatto che un negozio arrechi danno ai creditori non comporta, di per sé, la sua nullità: l’ordinamento appronta rimedi specifici, come l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che opera sul piano dell’inefficacia e non dell’invalidità.
Tuttavia, secondo la Corte nel caso di specie il contratto di finanziamento non si limita a produrre un pregiudizio ai creditori ma si pone in violazione dell’art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall. (oggi art. 323 CCII), posto che la sua stipulazione integra una condotta penalmente rilevante avente ad oggetto l’aggravamento del dissesto.
In questa prospettiva la Cassazione richiama la giurisprudenza sul cosiddetto “reato-contratto”, ossia quelle fattispecie in cui la stipulazione del negozio coincide con la realizzazione del fatto tipico penalmente sanzionato.
La Corte afferma che “il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità». La nullità discende dunque non dal contenuto del contratto ma dal fatto che la sua stipulazione realizza il risultato vietato dalla norma penale.
La Corte ribadisce inoltre che integra illecito la condotta del soggetto finanziatore che conceda abusivamente credito a un’impresa in stato di decozione, venendo meno ai doveri di sana e prudente gestione. Quando tale condotta è consapevole e causalmente rilevante rispetto all’aggravamento del dissesto, essa determina il concorso del finanziatore nel reato di bancarotta semplice. La Cassazione richiama, in argomento, la giurisprudenza penale secondo cui il ricorso al credito può costituire operazione dolosa anche quando sia concordato con il creditore e non vi sia dissimulazione, purché esso rappresenti causa o concausa del dissesto.
Accertata la nullità del contratto, la Corte affronta il tema dell’irripetibilità delle somme erogate, chiarendo che la nozione di “buon costume” comprende non solo la morale sessuale ma anche i principi etici che regolano la correttezza delle relazioni economiche e la lealtà del mercato. È quindi contraria al buon costume la prestazione che consenta la permanenza artificiale di un’impresa decotta, alteri la par condicio creditorum e produca effetti distorsivi sul mercato.
Il finanziamento erogato con consapevolezza dell’insolvenza e finalizzato, di fatto, a ristrutturare un credito pregresso della banca rientra pienamente in tale categoria. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 2035 c.c., la banca non può ripetere quanto pagato, né direttamente né indirettamente tramite l’insinuazione al passivo fallimentare.
In altre parole, pur essendo il credito derivante dal finanziamento astrattamente tutelabile, esso cede il passo ai diritti degli altri creditori quando la prestazione sia stata eseguita in violazione di norme imperative e per uno scopo contrario al buon costume economico: l’irripetibilità assume una funzione selettiva, escludendo dalla tutela giuridica posizioni soggettive che, pur formalmente riconducibili all’esercizio dell’iniziativa economica, risultano in concreto incompatibili con l’utilità sociale.
La duplice sanzione cui è assoggettato il finanziatore è volta a disincentivare comportamenti opportunistici da parte degli intermediari finanziari.
Conclusioni
Con l’Ordinanza n. 7134/2026 la Corte di Cassazione supera l’impostazione tradizionale della concessione abusiva del credito come mero illecito risarcitorio e qualifica il finanziamento ad impresa irreversibilmente insolvente come contratto nullo e contrario al buon costume economico.
La decisione rafforza l’esigenza di una gestione responsabile del credito e richiama gli operatori economici alla necessità di affrontare tempestivamente la crisi, evitando il ricorso a strumenti meramente dilatori; non è negata via generale la possibilità di sostenere imprese in difficoltà, ma è individuato un limite nella mancanza di concrete prospettive di risanamento e nella consapevolezza del finanziatore circa l’inevitabilità del dissesto. In tale contesto, il parametro della ragionevolezza ex ante diviene criterio discriminante tra intervento fisiologico e condotta illecita.
[1] “L’abusiva concessione del credito si configura quando un soggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua a concedere credito in favore di un imprenditore che versi in stato d’ insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi; – si tratta di un illecito che deriva dal mancato adempimento da parte del finanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione che gravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività” (Cass. Civ. n. 7134/2026).