Il consenso informato rappresenta un presidio essenziale del diritto all’autodeterminazione terapeutica e costituisce, al contempo, il parametro attraverso cui valutare la correttezza della condotta del sanitario.
L’Ordinanza n. 15079/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione offre un chiarimento ulteriore circa i presupposti per il riconoscimento del danno da lesione del diritto all’informazione, distinguendolo in modo rigoroso dal danno alla salute e collocandolo entro un sistema che esclude automatismi risarcitori.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato: la violazione dell’obbligo informativo non comporta di per sé responsabilità, essendo necessario dimostrare che un’informazione adeguata avrebbe verosimilmente inciso sulla scelta terapeutica.
La vicenda clinica e la domanda risarcitoria
La controversia trae origine da una complessa sequenza di trattamenti oculari cui una paziente è stata sottoposta tra il 2007 e il 2010 per episcleriti recidivanti, discleriti e astigmatismo ipertropico. Nel tempo si sono resi necessari ulteriori interventi a causa dell’insorgenza di un’uveite e, successivamente, di una compromissione corneale che ha condotto al trapianto, senza tuttavia evitare un esito altamente invalidante con conseguente rilevante impatto psichico.
Ritenendo carente l’informazione fornitale, soprattutto in ordine ai rischi, alle alternative ed ai possibili esiti avversi, la paziente ha agito per responsabilità sanitaria contestando sia la correttezza degli interventi sia la lesione del diritto all’autodeterminazione.
Le decisioni di merito
Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda, escludendo errori nell’esecuzione degli interventi. La Corte d’Appello ha confermato tale conclusione, pur riconoscendo l’inadeguatezza dell’informazione acquisita dalla paziente, ma ritenendola non decisiva poiché:
- non vi è stata prova che, se correttamente informata, la paziente avrebbe rifiutato gli interventi;
- non è stata allegata né dimostrata una specifica conseguenza pregiudizievole diversa dal danno biologico;
- il pregiudizio lamentato non ha superato la soglia dell’apprezzabilità richiesta per integrare il danno da lesione dell’autodeterminazione.
Questo assetto motivazionale sarà confermato dalla Cassazione, seppure con rilevanti precisazioni di ordine sistematico.
Il giudizio di legittimità
Nel ricorso per cassazione la questione dirimente ha riguardato la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, qualificata come conseguenza autonoma della violazione dell’obbligo informativo.
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 115, comma 2, c.p.c., 2729 c.c. e 1223 c.c., sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente negato il danno sul rilievo del difetto di allegazione e di prova di un pregiudizio specifico.
Per la ricorrente tale pregiudizio si sarebbe concretizzato in una “maggiore sofferenza” psicologica, determinata dall’essersi trovata impreparata agli esiti inattesi e dal non aver potuto compiere una scelta consapevole.
Tale sofferenza, a suo dire, costituisce un fatto notorio, essendo comunque ricostruibile in via presuntiva alla luce del numero degli interventi, della durata della vicenda sanitaria, della gravità dell’esito e dell’età della paziente.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso.
In primo luogo, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello nell’escludere che la paziente avesse allegato in modo specifico un pregiudizio ulteriore, distinto dal danno biologico e non sovrapponibile alla mera lesione del diritto all’informazione.
Il generico richiamo a turbamento e sofferenza soggettiva non integra l’onere allegatorio delineato dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass. Civ. 24471/2020): tali espressioni descrivono la violazione in sé, non un danno-conseguenza, e non consentono alcuna individuazione del concreto pregiudizio risarcibile.
Il danno da lesione dell’autodeterminazione non è infatti configurabile in re ipsa, richiedendo la prova di un pregiudizio ulteriore, autonomo e apprezzabile.
La Cassazione ha aggiunto un ulteriore profilo, ritenuto assorbente. L’intera domanda risarcitoria della paziente si fondava sull’assunto secondo cui il peggioramento dell’occhio – fino alla sostanziale perdita della funzione visiva – sarebbe stato causato dagli interventi chirurgici.
Tale assunto è stato però radicalmente escluso dai giudici di merito sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare della consulenza tecnica d’ufficio.
Ne deriva un punto decisivo: se il peggioramento clinico è estraneo agli interventi, anche il turbamento emotivo ad esso collegato non può essere causalmente ricondotto alla violazione dell’obbligo informativo.
In altre parole, il danno emotivo lamentato non è conseguenza della mancata informazione, ma dell’evoluzione patologica indipendente dall’operato del sanitario.
Senza nesso causale, quindi, la domanda risarcitoria resta priva di fondamento, indipendentemente dal contenuto dell’informazione ricevuta.
La Corte ha confermato dunque il rigetto della domanda risarcitoria, pur integrando e precisando la motivazione della Corte d’Appello, ed ha riaffermato un principio di fondo: il danno da lesione dell’autodeterminazione è configurabile solo ove siano allegati e provati un pregiudizio specifico ed il relativo nesso causale con la violazione informativa.
I principi affermati: nesso causale, consenso presunto e danno da autodeterminazione
L’Ordinanza n. 15079/2025 ribadisce che il difetto di informazione non configura un illecito “a responsabilità oggettiva”.
Per l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio occorre sempre accertare:
- la violazione dell’obbligo informativo;
- un nesso causale tra tale violazione e un pregiudizio specifico del paziente.
Il ragionamento della Corte si articola su due piani:
- se il paziente deduce un danno alla salute deve dimostrare che, se informato, avrebbe rifiutato il trattamento lesivo;
- se deduce un danno da lesione dell’autodeterminazione deve allegare e provare un pregiudizio autonomo, diverso dal danno biologico.
La mancata informazione non può trasformarsi di per sé in fonte di responsabilità, pena lo svuotamento del requisito del nesso causale.
Il consenso presunto e i limiti delle presunzioni semplici
La Corte ha richiamato un’applicazione rigorosa del principio del consenso presunto, chiarendo che:
- non è consentito inferire la volontà negativa del paziente da valutazioni espresse ex post, quando sono già noti gli esiti del trattamento;
- non sono ammissibili presunzioni fondate sul “senno di poi” o su stati emotivi successivi al peggioramento clinico;
- non è sufficiente appellarsi ad un ipotetico “paziente ragionevole”: occorrono elementi individualizzati, riferibili alla concreta persona ed al momento della decisione.
Le testimonianze relative a sentimenti come ansia, rabbia o sconforto, maturati successivamente, non rappresentano fatti storici utili a ricostruire la volontà che il paziente avrebbe espresso ex ante.
Il consenso presunto è dunque un criterio utilizzabile solo in presenza di dati seri, specifici e coerenti, capaci di ricostruire la volontà effettiva, e non costituisce una clausola a favore del paziente.
Il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione: struttura e limiti
Il danno da mancata informazione non coincide automaticamente con la violazione dell’obbligo informativo. Per essere risarcibile, il danno da lesione dell’autodeterminazione deve:
- derivare direttamente dalla privazione della libertà decisionale;
- concretizzarsi in un pregiudizio apprezzabile (angoscia, turbamento, sofferenza morale distinta dal danno biologico);
essere causalmente connesso alla mancata informazione e non all’esito clinico dell’intervento.
La Corte ha rilevato che nel caso esaminato:
- il turbamento lamentato dalla paziente derivava dall’evoluzione patologica dell’occhio, non dagli effetti della mancata informazione;
- il peggioramento clinico era indipendente dagli interventi chirurgici;
- mancava dunque, in radice, il nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio emotivo.
La domanda risarcitoria è risultata pertanto infondata non per assenza di un generico stato di sofferenza ma per mancanza dei requisiti strutturali del danno da autodeterminazione.
Conclusioni
L’Ordinanza n. 15079/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione conferma un approccio rigoroso alla responsabilità sanitaria derivante dalla violazione dell’obbligo informativo, precisando che il danno da lesione dell’autodeterminazione richiede un accertamento puntuale sia sul piano dell’allegazione sia su quello del nesso causale.
La Suprema Corte ha ribadito che il paziente deve dimostrare non solo l’inadeguatezza dell’informazione ma anche l’esistenza di un pregiudizio concreto e distinto dal danno biologico, non desumibile automaticamente dalla mera violazione del diritto all’informazione né da stati emotivi maturati dopo l’aggravamento clinico.
È inoltre necessario che tale pregiudizio sia causalmente collegato alla mancata informazione, circostanza esclusa nel caso di specie in cui l’evoluzione patologica risulta indipendente dagli interventi eseguiti.
La decisione precisa anche i limiti del consenso presunto, utilizzabile solo quando sia possibile ricostruire in modo affidabile la volontà che il paziente avrebbe espresso prima del trattamento senza fare ricorso a valutazioni retrospettive o presunzioni generiche.
Quindi, l’Ordinanza in esame delinea un quadro sistematico nel quale l’autonomia decisionale del paziente viene tutelata attraverso un obbligo informativo effettivo e sostanziale, mentre il risarcimento del danno rimane ancorato alla prova rigorosa del pregiudizio e del nesso causale, evitando applicazioni automatiche o meramente formali del principio del consenso informato.
[1] Accordi mediante i quali l’armatore affida a un soggetto specializzato (ship manager) la gestione tecnica, commerciale o amministrativa della nave, mantenendone tuttavia la proprietà e la responsabilità, secondo gli standard internazionali (es. BIMCO Shipman).