Gennaio 20, 2026

L. n.182/2025: modifica degli artt. 561 – 563 c.c. sulla tutela dei legittimari e sulla circolazione dei beni donati

by sasti in Senza categoria

Nell’ordinamento successorio la libertà di disporre dei propri beni per testamento o per donazione non è assoluta ma incontra un limite preciso nella tutela dei legittimari, cioè di quei soggetti ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto. All’apertura della successione l’asse ereditario viene idealmente suddiviso in due parti: da un lato la quota di legittima, destinata inderogabilmente ai legittimari, dall’altro la quota disponibile, della quale il de cuius può liberamente disporre mediante testamento o atti di liberalità. La misura delle quote varia in base alla composizione della famiglia, ma in ogni caso la riserva a favore dei legittimari costituisce un limite insuperabile alla libertà testamentaria.

I legittimari sono individuati dalla legge nel coniuge o nella parte dell’unione civile, nei figli legittimi, naturali o adottivi e, in mancanza di questi, nei loro discendenti; in assenza di figli, sono legittimari anche gli ascendenti. A ciascuna di queste categorie è riservata una quota del patrimonio che, pur variabile nelle percentuali, è sempre sottratta alla disponibilità del de cuius.

Tuttavia, quando tale quota risulta lesa da disposizioni testamentarie o da donazioni compiute in vita, i legittimari possono reagire mediante l’azione di riduzione, ossia l’azione giudiziale volta ad accertare la lesione della quota di riserva rendendo inefficaci, nei limiti necessari, le disposizioni lesive, al fine di reintegrare la posizione dei legittimari attraverso la riduzione delle attribuzioni eccedenti la quota disponibile.

Anteriormente alla riforma introdotta dall’art. 44 della L. n. 182/2025, la tutela dei legittimari si configurava prevalentemente come una tutela reale. Infatti, una volta ottenuta la riduzione, il legittimario poteva conseguire la restituzione in natura dei beni donati o attribuiti per testamento in violazione della legittima. Invero, gli immobili restituiti tornavano liberi dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal beneficiario, e, ricorrendone i presupposti, era possibile agire persino contro i terzi acquirenti dei beni donati, entro il termine di venti anni dalla trascrizione della donazione. In tal modo, la lesione della legittima veniva sanata attraverso il recupero materiale dei beni, anche a costo di incidere sull’affidamento dei terzi e sulla stabilità dei trasferimenti.

In tale quadro normativo interviene la riforma degli artt. 561 e 563 c.c. attuata dalla L. n.182/2025 (c.d. Legge Semplificazioni 2025). Gli artt. 561 e 563 c.c. disciplinano rispettivamente le modalità di restituzione dei beni a seguito della riduzione e gli effetti di quest’ultima nei confronti dei terzi. Nell’ottica di una tutela spiccatamente reale del legittimario l’art. 561 c.c. prevedeva, infatti, che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione tornassero liberi dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal beneficiario della donazione o del legato. Il bene veniva dunque recuperato in natura e ripristinato dai vincoli successivamente imposti. 

L’art. 563 c.c. consentiva al legittimario leso di esercitare l’azione di restituzione anche contro i terzi acquirenti degli immobili donati dopo la morte del donante, in presenza del presupposto della trascrizione, della donazione e della successiva azione di riduzione. Di conseguenza, la prassi notarile e la giurisprudenza avevano evidenziato come tale assetto comportasse una notevole instabilità nel mercato immobiliare, poiché un immobile acquistato legittimamente poteva essere soggetto a restituzione per effetto di una domanda promossa anche molti anni dopo, a costo di incidere sulla stabilità dei traffici giuridici e sull’affidamento dei terzi. 

La riforma ha inciso in modo significativo. 

Il nuovo testo dell’art. 561 c.c. distingue ora tra beni provenienti da legato e beni provenienti da donazione. Nel primo caso, gli immobili restituiti restano, in linea generale, liberi dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal legatario, salvo specifiche eccezioni legate alla disciplina della trascrizione. Diversamente, se il bene proviene da una donazione, i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci anche dopo l’esito vittorioso dell’azione di riduzione. In tal caso, però, il donatario è tenuto a compensare in denaro i legittimari per il minor valore che il bene ha subito a causa di tali vincoli, nei limiti necessari a integrare la quota loro riservata. La medesima logica viene estesa anche ai beni mobili, sia iscritti in pubblici registri sia non iscritti. 

L’art. 563 c.c. ora prevede che la riduzione delle donazioni non pregiudica i diritti acquistati dai terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili ricevuti in donazione. In questo modo, il legittimario leso o pretermesso potrà far valere il proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima soltanto nei confronti del donatario (o, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nei confronti del terzo acquirente a titolo gratuito dell’immobile già donato), esercitando una pretesa di natura meramente obbligatoria senza avere più la possibilità di acquisire la disponibilità del bene donato nella consistenza originaria che quest’ultimo aveva quando è uscito dal patrimonio del donante. Tale disciplina si applica in caso di circolazione degli immobili durante la vita del donante. 

Diversamente, dopo la morte del donante il conflitto tra legittimario leso o pretermesso e terzo avente causa dal donatario è regolato dalle norme sulla trascrizione. Infatti, l’art. 2652, 1° comma, n. 1 c.c., richiamato sia dall’art. 561 c.c. sia dall’art. 563 c.c., stabilisce che si deve trascrivere la domanda giudiziale di riduzione: quindi, stante la trascrizione di tale domanda, la sentenza di riduzione rende opponibile il diritto del legittimario al terzo (creditore ipotecario o acquirente) avente causa dal donatario se il diritto è stato acquistato dal terzo in base ad un atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione. Si viene, così, a creare una differente disciplina sulla circolazione degli immobili provenienti da donazione a seconda del momento in cui il diritto del terzo viene acquistato.

Quanto alla circolazione degli immobili provenienti da successione, l’art. 561 c.c. ha mantenuto fermo il c.d. effetto “purificatorio” della restituzione, riconoscendo al legittimario leso o pretermesso piena tutela nei confronti dell’erede e del legatario beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima. La novella ha modificato, però, l’art. 2652, 1° comma, n. 8 c.c., riducendo da 10 a 3 anni il termine di opponibilità ai terzi della trascrizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima. Si registra, in questo modo, una ulteriore differenza di disciplina, sul piano della tutela del legittimario, tra circolazione degli immobili di provenienza donativa e circolazione degli immobili provenienti da successione.

Ancora, per evitare che il nuovo regime, fondato sull’esclusione della tutela reale nei confronti dei terzi, si applicasse in modo improvviso e penalizzante a situazioni già in corso, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria specificamente riferita alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della riforma.

Nel sistema previgente, il legittimario poteva far valere l’azione di restituzione anche contro gli aventi causa del donatario entro venti anni dalla trascrizione della donazione e, attraverso l’atto di opposizione, era in grado di impedire il decorso di tale termine mantenendo indefinitamente aperta la possibilità di recuperare il bene in natura. Su questo assetto normativo si erano consolidate aspettative e strategie di tutela che il legislatore non ha ritenuto corretto sacrificare senza alcuna forma di salvaguardia.

Per tale ragione è stato introdotto un periodo transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove previsioni normative. Infatti, se la successione si è aperta prima di tale data, il legittimario conserva la possibilità di avvalersi della disciplina anteriore – e dunque di far valere una tutela reale anche nei confronti dei terzi acquirenti – solo se, entro questo termine semestrale, provvede a rendere manifesto il proprio interesse attraverso un atto formale, notificando e trascrivendo la domanda giudiziale di riduzione oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. L’adempimento entro il termine di sei mesi ha l’effetto di “congelare” l’applicazione del nuovo regime e di mantenere in vita, per quel rapporto successorio, le regole precedenti: resta così possibile, ricorrendone i presupposti, chiedere la restituzione del bene anche agli aventi causa del donatario.

Diversamente, se il legittimario non compie alcun atto entro il termine previsto, anche per le successioni aperte prima della riforma trova applicazione la nuova disciplina. In tal caso, non si potrà più pretendere la restituzione del bene nei confronti dei terzi ma soltanto far valere una pretesa di natura patrimoniale volta a ottenere una compensazione in denaro dal donatario o, se questi è insolvente, dal suo avente causa a titolo gratuito nei limiti del vantaggio ricevuto.

Il termine di sei mesi non incide, dunque, sulla prescrizione dell’azione di riduzione, che resta decennale dall’apertura della successione, ma svolge una funzione diversa e più incisiva: segna il confine tra il vecchio e il nuovo sistema. Trascorso inutilmente, il legittimario perde definitivamente la possibilità di avvalersi della tutela reale e resta assoggettato al modello di tutela – per equivalente – introdotto dalla riforma.

Il nuovo assetto normativo segna, dunque, un passaggio netto dalla tutela reale alla tutela per equivalente. L’azione di riduzione continua a garantire la reintegrazione della legittima ma non è più finalizzata, se non in casi residuali, al recupero del bene in natura. Ciò che rileva è assicurare al legittimario un valore economico corrispondente alla quota che gli spetta. In questo modo si rafforza la stabilità dei trasferimenti e la posizione dei terzi e dei creditori che abbiano fatto affidamento su di essi, spostando il conflitto dal piano reale a quello meramente patrimoniale tra legittimario e donatario, o, in via sussidiaria, il suo avente causa.