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La situazione dello stato di diritto in Italia: LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLO STATO DI DIRITTO 2026

Introduzione

La Relazione sullo Stato di Diritto 2026 della Commissione Europea esamina la situazione italiana alla luce delle principali riforme e degli sviluppi considerati nel ciclo di valutazione 2026. Il documento combina dati, indicatori comparativi e valutazioni sulle misure adottate, restituendo un quadro aggiornato dell’evoluzione dell’ordinamento italiano nel contesto europeo.

Pubblicato il 17 luglio 2026, il capitolo dedicato all’Italia prende in esame quattro aree relative al sistema giudiziario, al quadro anticorruzione, al pluralismo e alla libertà dei media e alle altre questioni istituzionali connesse al bilanciamento dei poteri. L’analisi è condotta secondo una metodologia comune agli Stati membri e tiene conto del confronto con le autorità nazionali e con i diversi portatori di interesse.

Nel capitolo italiano trovano spazio, tra gli altri, i dati sulla durata dei procedimenti, sulla digitalizzazione della giustizia, sulla prevenzione della corruzione, sui contratti pubblici, sui controlli e sulla responsabilità amministrativo-contabile, nonché gli interventi ancora in corso in materia di conflitti di interesse, rappresentanza degli interessi, libertà dei media e finanziamento della politica.

1. Sistema giudiziario

1.a. Durata della giustizia

Nel settore civile e commerciale i tempi di esaurimento dei processi sono diminuiti in tutti i gradi di giudizio, raggiungendo 1.789 giorni alla fine del 2025, rispetto ai 2.512 giorni del 2019, con una riduzione del 28,8%. Nel dettaglio, nel 2025 la durata si è ridotta di 53 giorni in primo grado, attestandosi a 435 giorni, di 84 giorni in appello, con 492 giorni, e di 76 giorni in cassazione, con 863 giorni.

Anche i procedimenti penali hanno registrato una riduzione dei tempi. Alla fine del 2025 la durata complessiva nei tre gradi di giudizio era pari a 958 giorni, con una diminuzione del 31,2% rispetto al 2019 e un risultato superiore all’obiettivo del PNRR, che prevedeva una riduzione del 25%.

Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, la Relazione registra una diminuzione del tempo necessario per definire le cause in tutti i gradi di giudizio, passato da 976 giorni nel 2023 a 849 nel 2024 e a 803 giorni nel 2025. In primo grado, il tempo di definizione è sceso da 595 giorni nel 2023 a 483 giorni nel 2024, rimanendo tuttavia tra i più elevati nell’Unione Europea.

La riduzione dei tempi si accompagna a una progressiva diminuzione dell’arretrato. Nel 2024, il tasso di ricambio nei contenziosi civili e commerciali di primo grado è stato pari al 95%, mentre le cause più vecchie sono diminuite del 9% in primo grado, del 9,1% in secondo grado e del 9,4% in terzo grado. Per le cause amministrative di primo grado, il tasso di ricambio ha raggiunto il 125%, con una riduzione di circa il 12,5% del numero dei procedimenti pendenti.

Nonostante la riduzione dei tempi, l’Italia resta sotto la sorveglianza rafforzata del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per la durata dei procedimenti civili e penali.

Nel 2025 il Governo ha inoltre continuato a corrispondere gli indennizzi previsti per l’eccessiva durata dei procedimenti, versando 111.709.231,00 euro a circa 100.000 persone. 

1.b. La digitalizzazione

Nel settore penale il procedimento di primo grado risulta ormai interamente digitalizzato, mentre rimangono alcune procedure da completare negli altri gradi. La Commissione raccomanda pertanto all’Italia di portare a compimento il sistema digitale di gestione delle cause in tutti i gradi di giudizio.

1.c. Organici e capacità amministrativa

La Relazione segnala una scopertura del 13% tra i magistrati amministrativi e del 19% tra il personale amministrativo dei Tribunali Amministrativi Regionali.

La Relazione dà inoltre conto delle misure adottate per il rafforzamento degli organici e delle procedure di reclutamento del personale, nell’ambito delle iniziative volte a sostenere la capacità degli uffici giudiziari.

2. Quadro anticorruzione

2.a. Prevenzione e contrasto della corruzione

Secondo l’Indice di percezione della corruzione 2025 di Transparency International, l’Italia ha ottenuto un punteggio di 53/100, collocandosi al 19° posto nell’Unione Europea e al 52° posto a livello mondiale. Il punteggio è diminuito rispetto al 2021, quando era pari a 56/100.

Nel 2024 sono state registrate 1.673 condanne penali per persone fisiche per reati di corruzione, rispetto alle 1.709 del 2023, e 39 condanne per persone giuridiche, rispetto alle 31 dell’anno precedente. Il 60% delle condanne è stato sospeso. Nel 2025 la Procura europea ha inoltre indagato su 24 casi di corruzione in Italia.

Sul piano della prevenzione, la Relazione dà conto dell’adozione della Strategia nazionale anticorruzione 2026-2028, che individua tra i principali ambiti di intervento i contratti pubblici, l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi e la trasparenza. La Strategia prevede inoltre obiettivi, risultati attesi, target e indicatori per il monitoraggio delle misure adottate.

2.b. Contratti pubblici e contrasto della corruzione

La Commissione considera i contratti pubblici un settore esposto al rischio di corruzione e richiama alcuni indicatori relativi al funzionamento delle procedure di affidamento.

Nel 39% delle procedure di gara nel 2025 è stata presentata una sola offerta, a fronte di una media UE del 27%. Il 34% delle imprese italiane, rispetto al 30% della media UE, ha inoltre dichiarato che la corruzione ha impedito loro, negli ultimi tre anni, di vincere una gara pubblica.

Quanto agli strumenti di tutela, il 71% degli operatori considera molto o piuttosto soddisfacente l’indipendenza degli organi di controllo degli appalti pubblici, ossia TAR e Consiglio di Stato.

La Relazione richiama inoltre le preoccupazioni espresse dagli stakeholder circa il possibile frazionamento artificioso degli appalti al fine di mantenere il relativo valore al di sotto della soglia che richiede una procedura di gara, ossia quella degli affidamenti diretti, indicata nella Relazione in 140.000 euro.

Prosegue, infine, l’attuazione del Codice dei contratti pubblici. La Commissione rileva tuttavia che non è ancora possibile valutare in modo conclusivo l’impatto delle nuove disposizioni sull’efficacia e sulla trasparenza delle procedure di affidamento.

2.c. Trasparenza, whistleblowing e controlli

La Relazione esamina il funzionamento degli strumenti di trasparenza, segnalazione e controllo nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione.

Dal settembre 2025 è operativa la piattaforma unica della trasparenza, gestita dall’ANAC, che raccoglie i dati relativi al rispetto degli obblighi di trasparenza da parte degli enti pubblici e privati e consente la consultazione online dei dati relativi agli appalti pubblici.

Quanto al whistleblowing, nel 2025 sono state presentate complessivamente 1.931 segnalazioni, di cui 1.517 provenienti dal settore pubblico e 414 dal settore privato. Di queste, 460 sono state dichiarate inammissibili, 607 archiviate, 397 trasmesse alle autorità competenti e 467 esaminate dall’ANAC.

La Relazione segnala inoltre che il 55% delle segnalazioni è risultato inammissibile o archiviato, rispetto al 35% del 2024. Nello stesso periodo si è registrata una riduzione delle attività di monitoraggio e una diminuzione di circa il 60% delle attività sanzionatorie.

Nel 2025 sono inoltre diminuite le comunicazioni ricevute dll’ANAC, passate da 5.029 nel 2024 a 4.459. Nello stesso anno l’ANAC ha avviato 333 procedimenti, tra cui 208 procedimenti di vigilanza e 26 procedimenti sanzionatori, rispetto, rispettivamente, a 450 e 61 nel 2024.

2.d. La responsabilità amministrativo-contabile e la riforma della Corte dei Conti

La Relazione esamina la riforma della responsabilità amministrativo-contabile e delle funzioni della Corte dei Conti, intervenuta con la Legge 7 gennaio 2026 n. 1.

La riforma interviene sia sul sistema dei controlli preventivi sia sulla disciplina della responsabilità per danno erariale. Viene ampliato l’ambito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, prevedendo, per determinate decisioni relative all’affidamento di contratti pubblici, un termine di 30 giorni per il controllo, prorogabile sino a 90 giorni. Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR, la sottoposizione al controllo preventivo è obbligatoria, mentre per determinati atti delle Regioni e degli enti locali il controllo è previsto su base facoltativa.

La disciplina interviene inoltre sui presupposti della responsabilità amministrativa. Per gli amministratori politici viene introdotta una presunzione di buona fede quando l’atto sia stato proposto, vistato o sottoscritto dai responsabili degli uffici amministrativi e tecnici, in assenza di dolo e qualora non vi siano pareri tecnici o amministrativi contrari.

La Legge interviene anche sulla nozione di colpa grave e sui limiti della responsabilità, individuando specifiche ipotesi nelle quali la condotta può essere qualificata come gravemente colposa e stabilendo, tra l’altro, che non ricorre la colpa grave quando la condotta sia conforme agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti o ai pareri delle autorità competenti.

La riforma incide inoltre sulla quantificazione della responsabilità, attribuendo alla Corte dei Conti un potere di riduzione dell’addebito e introducendo, al di fuori delle ipotesi di dolo e di illecito arricchimento, un limite alla somma effettivamente recuperabile a titolo di risarcimento del danno erariale.

La nuova disciplina è stata oggetto di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’ambito di giudizi pendenti, con riferimento, tra l’altro, ai nuovi limiti alla responsabilità e alla loro applicazione ai procedimenti in corso[1].

2.e. Inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse

La Relazione dedica inoltre attenzione alla disciplina dei conflitti di interesse, delle inconferibilità e delle incompatibilità, distinguendo tra istituti che operano su piani differenti ma concorrono alla prevenzione di situazioni nelle quali interessi personali o precedenti incarichi pubblici possono interferire con l’esercizio di successive funzioni.

L’Italia dispone di specifiche regole in materia di conflitti di interesse per i componenti dell’esecutivo, ma non di una disciplina generale applicabile a tutti i titolari di cariche pubbliche, compresi i parlamentari. Sul tema risulta ancora pendente un intervento legislativo volto a introdurre una disciplina più ampia e organica.

Un distinto ambito di intervento è rappresentato dalla disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalle relative misure di prevenzione previste nell’ambito del Piano nazionale anticorruzione.

Nel corso del 2025 il quadro normativo è stato interessato da una serie di modifiche riguardanti, in particolare, l’articolo 7 del D.Lgs. n. 39 del 2013. La disposizione, già interessata dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, è stata successivamente abrogata integralmente dall’articolo 2 della Legge 8 agosto 2025 n. 122, con effetto dal 24 agosto 2025.

L’intervento ha inciso sulla disciplina delle inconferibilità relative al conferimento di determinati incarichi presso enti di diritto privato in controllo pubblico a soggetti che avessero ricoperto in precedenza determinate cariche politiche locali.

Sul punto è intervenuta anche l’Autorità nazionale anticorruzione. Con l’Atto di segnalazione n. 2 del 26 marzo 2025, adottato con Delibera n. 132 del 26 marzo 2025, l’ANAC aveva chiesto al Governo e al Parlamento di ripristinare la disciplina precedentemente prevista dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 2013. Successivamente, con l’Atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025, approvato con Delibera n. 309 del luglio 2025, l’Autorità ha sollecitato una revisione complessiva dello stesso D.Lgs. n. 39 del 2013.

La successione degli interventi normativi e delle segnalazioni dell’Autorità evidenzia quindi un tema più ampio, relativo alla stabilità e alla coerenza del sistema di prevenzione delle situazioni di incompatibilità o di possibile conflitto.

La disciplina dei conflitti di interesse, delle inconferibilità e delle incompatibilità assume pertanto un rilievo distinto, ma complementare, rispetto agli altri strumenti di prevenzione della corruzione, operando in una fase anteriore rispetto all’eventuale accertamento di una condotta illecita.

2.f. Lobbying e rappresentanza degli interessi

Nel gennaio 2026 la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge volto a disciplinare le attività di rappresentanza di interessi. L’esame presso il Senato risulta ancora in corso.

Il disegno di legge introduce obblighi a carico dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, prevedendo tuttavia alcune esclusioni, tra cui quelle relative alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei datori di lavoro.

La Relazione segnala inoltre alcuni elementi ancora mancanti nel quadro normativo, tra cui un sistema completo di tracciabilità dell’attività di lobbying attraverso la cosiddetta impronta legislativa e l’obbligo per le società specializzate nell’attività di lobbying di indicare i soggetti per conto dei quali operano.

La Commissione raccomanda l’adozione di una disciplina organica della rappresentanza degli interessi e l’istituzione di un registro operativo.

3. Pluralismo dei media

La terza area della Relazione riguarda il pluralismo e la libertà dei media, con particolare attenzione alle condizioni nelle quali opera l’informazione e alle garanzie riconosciute ai giornalisti.

Tra i profili esaminati rientrano il quadro normativo relativo alla libertà di stampa, la tutela delle fonti giornalistiche, la disciplina della diffamazione e le condizioni economiche e professionali nelle quali viene esercitata l’attività giornalistica.

La Relazione richiama quindi la necessità di intervenire sulla disciplina della diffamazione e di rafforzare le garanzie connesse alla libertà di stampa e alla protezione delle fonti.

La questione si colloca nel più ampio equilibrio tra tutela della reputazione, libertà di espressione e funzione dell’informazione nel sistema democratico.

4. Altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri

Un primo profilo riguarda la trasparenza del finanziamento della politica. La Commissione richiama la necessità di rafforzare il quadro normativo con riferimento alle donazioni effettuate attraverso fondazioni e associazioni politiche e di assicurare una maggiore integrazione degli strumenti di trasparenza mediante un registro elettronico unico relativo al finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali.

La Relazione richiama inoltre la necessità di istituire un’istituzione nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi delle Nazioni Unite, quale ulteriore elemento del sistema nazionale di tutela e di promozione dei diritti fondamentali.

Conclusioni

Nel complesso, la Relazione restituisce un quadro della situazione italiana in miglioramento, ma ancora segnato da criticità che richiedono interventi strutturali e continui. Pur non prevedendo un termine formale per l’attuazione delle raccomandazioni, il loro seguito viene verificato nel ciclo annuale sullo Stato di Diritto. Per l’Italia, la sfida è dunque consolidare i progressi compiuti e dare concreta attuazione alle riforme ancora necessarie, evitando che le criticità già rilevate si ripropongano nelle successive Relazioni della Commissione.

[1] Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, Ordinanza 12 maggio 2026 n. 87, pubblicata in G.U., 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 23 del 10 giugno 2026. Si veda inoltre Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, Ordinanza 8 giugno 2026 n. 110, pubblicata in G.U., 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 27 in data 8 luglio 2026. Le questioni riguardano, tra l’altro, i nuovi limiti alla responsabilità amministrativo-contabile e la disciplina transitoria della riforma.

Arricchimento senza causa e nullità dei contratti della Pubblica Amministrazione: Sentenza n. 11513 del 28.04.2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Con la Sentenza n. 11513 del 28.04.2026 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono nuovamente intervenute sul tema dell’arricchimento senza causa, affrontando una questione di notevole rilevanza sistematica: quali tipologie di nullità contrattuale consentono all’impoverito di agire ai sensi dell’art. 2041 c.c..

La pronuncia si colloca nel solco del recente arresto delle Sezioni Unite n. 33954/2023 e contribuisce a definire in modo più preciso il rapporto tra il requisito della sussidiarietà dell’azione di arricchimento, la disciplina della nullità contrattuale e l’azione di ripetizione dell’indebito.

La vicenda processuale

La controversia prende origine dall’opposizione proposta dal titolare di un’attività produttiva avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per il recupero dei canoni relativi alla fornitura idrica per gli anni dal 2008 al 2011.

In primo grado, il Tribunale di Campobasso ha integralmente accolto l’opposizione formulata mentre la Corte d’appello competente, pur dichiarando la nullità del rapporto contrattuale per mancanza della forma scritta richiesta dalle norme di contabilità pubblica (artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923), ha ritenuto ammissibile l’azione di arricchimento senza causa proposta dal Comune, condannando il privato al pagamento di un indennizzo quantificato in applicazione delle tariffe approvate dal Comune stesso in relazione ai consumi registrati.

La parte soccombente ha successivamente proposto ricorso per cassazione sostenendo la violazione dell’art. 2041 c.c. e degli artt. 23 del D.L. n. 66/1989 e 35 del D.lgs. 77/1995 nonché l’erronea quantificazione dell’indennizzo dovuto al Comune.

A seguito di Ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite; in particolare, il Collegio rimettente si è interrogato sulla natura della nullità derivante dal difetto di forma dei contratti pubblici, considerando che le norme che impongono la forma scritta perseguono anche interessi di rango costituzionale come la trasparenza, l’imparzialità, il buon andamento dell’amministrazione e il controllo della spesa pubblica.

La normativa rilevante

L’arricchimento senza causa è disciplinato dall’art. 2041 c.c.; la sua collocazione consente di comprendere sin da subito la funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altrimenti prive di tutela. 

In particolare, la disposizione prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, ad indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.

I presupposti di tale azione sono i) l’arricchimento di un soggetto, ii) la diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, iii) il fatto che l’arricchimento di un soggetto e l’impoverimento di un altro sono l’effetto di un medesimo fatto causativo e iv) la mancanza di una causa giustificativa del rapporto.

La mancanza della causa giustificativa è alla base del disposto dell’art. 2042 c.c., secondo cui “l’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.

Le Sezioni Unite si sono recentemente pronunciate in merito alla sussidiarietà, affermando che “il ricorso alla tutela indennitaria ex art. 2041 c.c. è, quindi, possibile se l’azione di ripetizione dell’ indebito è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento e, quindi, in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda, non anche in caso di rigetto derivante dall’inerzia dell’ impoverito, dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse, dalla prescrizione o dalla decadenza, posta l’impossibilità di far ricorso alle norme sull’arricchimento ingiustificato in funzione correttiva o complementare della tutela principale” (SS.UU. n. 33954/2023). 

Inoltre, il ricorrente ha fatto riferimento agli artt. 23 del D.L. n. 66/1989 e 35 del D.lgs. 77/1995, oggi confluiti nell’art. 191 del D.lgs. n. 267/2000, riguardanti gli atti della Pubblica Amministrazione: “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 (…) Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.

Da ultimo, al fine di comprendere il ragionamento delle Sezioni Unite, occorre anche ripercorrere la normativa relativa all’azione di ripetizione dell’indebito; nell’art. 2033, comma 1, c.c. è previsto che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.

Tale azione è il rimedio principale concesso alle parti per ottenere la restituzione delle prestazioni effettuate in esecuzione di un contratto nullo e per eliminare gli spostamenti di ricchezza privi di giustificazione, anche nelle ipotesi in cui questi non erano originariamente indebiti ma lo siano divenuti successivamente.

In particolare, in relazione alla nullità contrattuale viene in rilievo l’art. 1418 c.c. secondo cui “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente [nullità strutturali o ordinative]. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. [nullità per illiceità]”.

Diversamente dall’azione di arricchimento senza giusta causa – la quale ha natura indennitaria – l’azione di ripetizione dell’indebito ha natura restitutoria e, pertanto, può essere esperita solamente allorquando vi sia la concreta possibilità di ripetere quanto prestato; qualora la prestazione eseguita sia irripetibile si applica l’art. 2041 c.c..

Le motivazioni del Collegio

Il primo motivo di ricorso affrontato dal Collegio riguarda l’applicazione al caso di specie degli artt. artt. 23 del D.L. n. 66/1989 e 35 del D.lgs. 77/1995, ora confluiti nell’art. 191 del D.lgs. n. 267/2000, per cui sarebbe improponibile per difetto del requisito di sussidiarietà l’azione di indebito arricchimento esercitata del Comune, dovendo il privato rispondere solo verso il singolo funzionario a titolo contrattuale per le prestazioni ricevute.

Affermano i Giudici che le citate disposizioni riguardano i requisiti di regolarità contabile delle sole Delibere con cui la Pubblica Amministrazione, per far fronte alle proprie esigenze, decide di impiegare le somme di cui ha la disponibilità, rimanendo escluse dall’ambito di applicazione le Delibere in ragione delle quali è l’Ente a percepire – per le prestazioni erogate ai privati in esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive – delle somme.

Pertanto, è stabilito che “i rapporti contrattuali che, in assenza di regolarità contabile, intercorrono tra il privato e il funzionario pubblico sono (…) esclusivamente quelli in cui l’amministrazione è beneficiaria di una fornitura. Quando è l’amministrazione ad erogare prestazioni o beni, non vi è alcun impegno di spesa da registrare a bilancio, né può richiedersi un’attestazione di copertura finanziaria, sicché non sussiste, tra le due diverse fattispecie, alcuna analogia o identità di ratio”.

Il relativo motivo di ricorso è stato, quindi, rigettato.

Il secondo motivo esaminato attiene alla violazione dell’art. 2041 c.c. ed è strettamente connesso al motivo relativo alla quantificazione dell’indennizzo dovuto.

Il ragionamento delle Sezioni Unite prende avvio dalle considerazioni espresse nell’Ordinanza interlocutoria: la Terza Sezione della Cassazione ha sostenuto che le norme che disciplinano le formalità dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione hanno natura imperativa e sono anche poste a presidio di interessi pubblici di rango costituzionale, con la conseguenza che la loro violazione determina una nullità per illiceità e, quindi, l’impossibilità di esperire il rimedio dell’arricchimento senza causa come sancito nella Sentenza n. 33954/2023 delle Sezioni Unite.

Tale assunto non è condiviso dal Collegio; in primo luogo, è affermato che “la domanda ex art. 2041 c.c. ha lo scopo di reintegrare il patrimonio pubblico ed evitare che la perdita patrimoniale si consolidi nella sfera dell’amministrazione senza alcuna compensazione economica, venendo altrimenti lesi, anziché protetti, l’interesse alla stabilità e sostenibilità finanziaria delle amministrazioni e il corretto impiego delle risorse, cui parimenti è preposto l’onere di forma scritta.”.

Inoltre, l’improponibilità dell’azione di arricchimento si ricollega non alla contrarietà del contratto ad una norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., né alle nullità strutturali di carattere ordinativo o prescrittivo di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., derivanti dall’assenza di un elemento essenziale, bensì all’illiceità di un elemento essenziale o in caso di negozio in frode alla legge, in quanto situazioni connotate da particolare disvalore. 

Il tratto unificante di tutte le tipologie di nullità è la lesione di un interesse sovra-individuale, ma solamente l’illiceità giustifica una reazione particolarmente severa come quella della privazione di rimedi giudici volti a ripristinare la situazione patrimoniale ex ante.

Infatti, le ragioni di interesse pubblico a fondamento dell’onere di forma vanno contemperate con il divieto di spostamenti patrimoniali senza causa anche se il beneficiario (o il soggetto impoverito) è una Pubblica Amministrazione; tali ragioni di interesse pubblico non giustificano il sacrificio degli interessi del contraente che abbia subito un depauperamento a causa dell’esecuzione del contratto.

Non potendosi configurare un’ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c. ma semplicemente una violazione di norma imperativa, il Comune ha diritto di agire ai sensi dell’art. 2041 c.c., come già affermato dalle Sezioni Unite nel 2023. 

A nulla valgono le considerazioni relative all’utilizzo dello strumento della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., dal momento che il ricorrente non può provvedere alla restituzione in natura dei quantitativi di acqua consumati, residuando l’azione di arricchimento ingiustificato come unico rimedio esperibile per eliminare l’impoverimento dell’Amministrazione.

Le considerazioni che precedono – pur confermando la dichiarazione di nullità del contratto e l’accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. operata dalla Corte d’Appello – hanno comunque determinato la censura della decisione di secondo grado nella parte in cui il ricorrente è stato condannato al pagamento dell’indennizzo erroneamente quantificato: il privato “non può corrispondere l’intero corrispettivo come se il contratto fosse valido”: diversamente lo strumento dell’arricchimento senza causa consentirebbe di aggirare le disposizioni che proteggono interessi e valori fondamentali dell’ordinamento nonché principi di ordine pubblico come quello della forma scritta ad substantiam nei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.

Conclusioni

La Sentenza in esame stabilisce, quindi, che la nullità del contratto concluso da un’Amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam consente l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge, di cui all’art. 1418, comma 2, c.c..

La Corte distingue in maniera netta le nullità “formali” o “strutturali”, compatibili con l’azione ex art. 2041 c.c. e le nullità “illecite”, che esprimono un giudizio di radicale disvalore dell’ordinamento e impediscono ogni tutela indennitaria.

La Sentenza n. 11513/2026 rappresenta quindi un approdo di particolare rilievo nell’evoluzione dell’istituto dell’arricchimento senza causa, completando il percorso interpretativo avviato dalle Sezioni Unite nel 2023.

L’arresto assume inoltre una particolare importanza pratica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, poiché evita che la nullità per vizi formali possa tradursi in un ingiustificato vantaggio economico per una delle parti, preservando al contempo le esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina dei contratti pubblici.

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 29 maggio 2026 n. 16821: responsabilità sanitaria, nesso causale e complicanza inevitabile tra onere probatorio del paziente e correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.

Con l’Ordinanza n. 16821 del 29 maggio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di uno dei profili più delicati della responsabilità sanitaria: il riparto degli oneri probatori nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente e, in particolare, la distinzione tra prova del nesso di causalità materiale, prova dell’inadempimento e rilevanza della complicanza inevitabile quale causa non imputabile al sanitario.

La pronuncia ha ribadito che, anche nel paradigma della responsabilità contrattuale della struttura e del medico, il paziente è comunque gravato della dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta sanitaria e l’evento dannoso secondo il criterio del “più probabile che non”, non essendo sufficiente la mera successione temporale tra trattamento ed esito lesivo. 

Di particolare interesse è, inoltre, il passaggio in cui la Suprema Corte, pur rilevando un errore giuridico nella motivazione della sentenza d’appello in punto di causalità da condotta commissiva e giudizio controfattuale, ha ritenuto di poter correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., confermando comunque il rigetto della domanda risarcitoria in ragione dell’assenza di una prova certa del nesso causale e della configurabilità dello pneumotorace come complicanza maggiore inevitabile dell’elettromiografia. 

La vicenda sostanziale e il giudizio di merito 

La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un paziente nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia e del sanitario che aveva eseguito un intervento di elettromiografia alla spalla sinistra, all’esito del quale il paziente aveva riportato uno pneumotorace.

Secondo la prospettazione attorea, la lesione polmonare costituiva conseguenza diretta dell’atto medico e, pertanto, integrava un inadempimento suscettibile di fondare la responsabilità del sanitario e della struttura.

Sia il Giudice di primo grado sia la Corte d’Appello di Bari hanno tuttavia rigettato la domanda. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato, da un lato, la carenza di allegazione di uno specifico inadempimento “qualificato” imputabile ai sanitari convenuti e, dall’altro, la mancata dimostrazione dell’effettiva riconducibilità causale dello pneumotorace all’elettromiografia eseguita dal medico. 

Dall’istruttoria tecnica, infatti, non era emersa alcuna conferma del nesso eziologico secondo il criterio probabilistico civilistico della preponderanza dell’evidenza; al contrario, il materiale peritale aveva evidenziato come l’evento lesivo fosse compatibile con una complicanza maggiore della metodica, astrattamente prevedibile ma non evitabile.

Avverso la sentenza di appello il paziente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. In sintesi, egli ha censurato: 

  1. i) l’erronea estensione del proprio onere di allegazione;
    ii) la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, assumendo che la Corte territoriale gli avesse indebitamente imposto la prova della colpa tecnica e della condotta alternativa corretta;
    iii) l’omessa considerazione di risultanze istruttorie ritenute idonee a dimostrare il nesso causale;
    iv) l’apparente e contraddittoria motivazione sul c.d. “doppio ciclo causale”;
    v) l’errore nell’avere applicato, ad una fattispecie di condotta attiva, lo schema controfattuale proprio dell’omissione. 

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, correggendo tuttavia la motivazione della sentenza impugnata in relazione all’ultimo profilo.

Normativa applicabile 

La decisione in commento si colloca nel quadro della responsabilità contrattuale da inadempimento della prestazione sanitaria, con conseguente rilievo, anzitutto, degli artt. 1218 e 1176 c.c..

Il primo articolo stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; il secondo individua il parametro della diligenza esigibile che, nell’ambito dell’attività professionale, assume i connotati della perizia e della prudenza richieste dalla natura dell’incarico.

Sul piano probatorio, assume rilievo anche l’art. 2697 c.c., nella misura in cui governa la distribuzione dell’onere della prova tra le parti. 

In materia di malpractice sanitaria, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il paziente-creditore deve provare il contratto o il contatto sociale, il danno lamentato e il nesso causale materiale tra la condotta del sanitario e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova lesione; solo una volta assolto tale onere, si trasferisce sul debitore la prova dell’esatto adempimento ovvero della non imputabilità dell’inadempimento (schema del c.d. “duplice ciclo causale”; cfr. Cass. n. 28991/2019).

La Corte ha richiamato, inoltre, l’art. 40 c.p., non già per attrarre la fattispecie sul terreno penalistico, bensì per il tradizionale utilizzo della regola condizionalistica nella ricostruzione del nesso eziologico. 

In sede civile, tuttavia, tale accertamento non si esaurisce nella mera possibilità astratta di derivazione causale, ma richiede una verifica fondata sulla “probabilità logica” o sulla “credibilità razionale”, secondo il criterio del “più probabile che non”. 

Ne deriva che non è sufficiente la sola compatibilità dell’evento con l’atto sanitario, né la mera concomitanza temporale tra trattamento e danno, occorrendo invece la dimostrazione che, alla luce delle evidenze scientifiche e del caso concreto, il danno non si sarebbe verificato in assenza di quella condotta.

Infine, la pronuncia valorizza la nozione di complicanza sul piano strettamente giuridico. Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la complicanza, intesa in ambito medico come evento avverso insorto nel corso del trattamento e astrattamente prevedibile, non assume rilievo autonomo come categoria normativa. 

Essa può rilevare, in concreto, soltanto in una duplice prospettiva: o come esito riconducibile a colpa del sanitario, ove si dimostri che l’evento era evitabile con l’adozione delle leges artis, oppure come manifestazione di un rischio prevedibile ma non evitabile, idoneo ad integrare una causa non imputabile e, quindi, a escludere la responsabilità ex art. 1218 c.c..

La decisione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza in esame, muove dalla ricostruzione degli accertamenti di fatto compiuti dal Giudice di merito, ritenuti non sindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati. 

In particolare, la Corte valorizza quattro dati essenziali:
i) il paziente aveva allegato come evento dannoso lo pneumotorace insorto in prossimità dell’elettromiografia, ma senza individuare con precisione quale specifica modalità esecutiva colposa del sanitario ne avesse determinato l’insorgenza;
ii) la consulenza tecnica d’ufficio non aveva espresso un giudizio di probabilità qualificata in ordine alla derivazione causale dell’evento dall’esame, limitandosi ad affermarne la mera compatibilità o la possibile imputabilità;
iii) erano state prospettate anche cause alternative, tra cui la possibile genesi spontanea dello pneumotorace in relazione alle condizioni del paziente;
iv) in ogni caso, l’evento risultava inquadrabile come complicanza maggiore della metodica, prevedibile ma non evitabile.

Muovendo da tali premesse, la Suprema Corte ha evidenziato come il C.T.U. si fosse limitato a formulare espressioni quali “compatibile”, “presupponibile”, “possibilmente imputabile”, ossia a formule che non raggiungono la soglia probatoria richiesta nel processo civile. 

La mera successione cronologica tra elettromiografia e pneumotorace, pur idonea a fondare un’ipotesi astratta di correlazione, non integra infatti quella prova, anche presuntiva, del nesso causale materiale che incombe sul paziente.

Nel prosieguo della motivazione, la Cassazione si è soffermata sul tema della complicanza. 

Richiamando il precedente di Cass. n. 28985/2019, il Collegio ha precisato il danno alla salute può essere risarcito solo se riconducibile a un fatto prevedibile ed evitabile, e dunque colposo; se invece l’evento costituisce la concretizzazione di un rischio intrinseco alla metodica, prevedibile ma non evitabile secondo le conoscenze scientifiche del tempo e le modalità corrette di esecuzione della prestazione, esso integra una causa non imputabile, idonea a escludere la responsabilità del debitore sanitario. 

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il materiale probatorio raccolto non consentisse di affermare che lo pneumotorace fosse derivato da una manovra inesatta o imprudente del medico, risultando al contrario ascrivibile al rischio tipico della metodica.

La Cassazione ha infine riconosciuto che la Corte d’Appello è incorsa in un error iuris nell’aver richiamato, in termini generali, il giudizio controfattuale proprio delle condotte omissive, laddove la fattispecie dedotta dal paziente atteneva ad una condotta commissiva del medico, consistita nell’esecuzione dell’elettromiografia. 

In presenza di una condotta attiva, infatti, il nesso causale va ricostruito secondo il criterio condizionalistico temperato dalla causalità adeguata, senza sovrapporre impropriamente il tema dell’omissione a quello delle componenti omissive della colpa. 

Nondimeno, il Collegio ha ritenuto che tale errore non abbia inciso sulla correttezza del dispositivo, poiché la decisione di rigetto trova comunque fondamento nella mancata prova del nesso causale e nella contestuale dimostrazione della non imputabilità dell’evento al sanitario.

Di qui la scelta della Corte di procedere alla correzione della sola motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., lasciando ferma la decisione.

Conclusioni 

Con l’Ordinanza n. 16821/2026 la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento rigoroso in tema di responsabilità sanitaria, ribadendo che il paziente, pur agendo nell’ambito di una responsabilità di natura contrattuale, non è esonerato dall’onere di provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e il danno lamentato. 

La pronuncia ha chiarito che tale prova non può essere surrogata né dalla mera successione temporale tra trattamento ed evento avverso, né da valutazioni tecniche meramente possibilistiche o compatibiliste, essendo invece necessario un accertamento fondato sulla regola del “più probabile che non”.

Al tempo stesso, la decisione ha ribadito che la complicanza, in sé considerata, non costituisce una categoria idonea a risolvere automaticamente il giudizio di responsabilità: essa rileva soltanto se, all’esito dell’accertamento probatorio, emerge come concretizzazione di un rischio prevedibile ma non evitabile, tale da integrare una causa non imputabile al sanitario ai sensi dell’art. 1218 c.c.. 

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia si segnala anche per la puntualizzazione operata sul piano della causalità, distinguendo la condotta commissiva dal paradigma controfattuale proprio dell’omissione, pur senza attribuire rilievo invalidante all’errore motivazionale della sentenza impugnata. 

Pertanto, tale decisione, confermando il rigetto della domanda, offre indicazioni di particolare utilità per la corretta impostazione del giudizio tecnico sul rapporto tra evento avverso, colpa professionale e causa non imputabile.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 25 marzo 2026 n. 7134: il finanziamento all’impresa decotta tra nullità del contratto e irripetibilità delle somme.

Con l’Ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su uno dei settori più delicati del diritto bancario e della crisi d’impresa: quello della concessione abusiva di credito ad imprese già irreversibilmente insolventi.

La rilevanza della pronuncia in commento deriva dalla qualificazione del finanziamento concesso ad impresa “decotta” come negozio nullo per contrarietà a norme imperative e dall’affermazione dell’irripetibilità delle somme erogate ai sensi dell’art. 2035 c.c..

Il principio espresso dalla Suprema Corte appare destinato ad incidere profondamente sui rapporti tra banche e imprese in crisi, imponendo agli intermediari finanziari un rafforzamento degli obblighi di valutazione preventiva del merito creditizio e degli assetti organizzativi dell’impresa finanziata.

La vicenda sostanziale e il primo grado di giudizio

La controversia trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca che aveva richiesto l’insinuazione al passivo di un credito derivante da due finanziamenti concessi alla società successivamente fallita.

Secondo quanto ricostruito nel giudizio di merito, i finanziamenti erano stati erogati quali misure di sostegno ai sensi della L. n. 40/2020; tuttavia, le somme ottenute non erano state utilizzate per un reale rilancio dell’attività imprenditoriale, bensì prevalentemente per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie nei confronti della stessa banca.

In particolare, il Curatore aveva originariamente proposto l’esclusione (accolta dal Giudice Delegato) del credito dallo stato passivo in quanto il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo della Società, considerandolo quale prestazione contraria al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c. e, pertanto, irripetibile.

Successivamente, il Giudice di primo grado – in sede di decisione sull’opposizione allo stato passivo formulata dalla banca – ha ritenuto che la condotta di quest’ultima costituisse effettivamente “abusiva concessione del credito”[1], avendo l’Istituto erogato un prestito in assenza di prospettive di superamento della crisi.

Ha sostenuto il Tribunale che qualora dalla lettura degli indici di bilancio (ovvero dalle informazioni disponibili) emerga uno stato di insolvenza irreversibile “la conclusione del contratto di finanziamento integra la condotta violativa del precetto penale dell’art. 217, comma 4, L.Fall. e determina, pertanto, a norma dell’art. 1418 c.c., la nullità del contratto, in quanto direttamente vietato dalla norma penale violata”.

Inoltre, il Giudice di prime cure, previo esame dell’istruttoria finalizzata alla concessione di denaro svolta dall’istituto di credito, ha ravvisato anche la violazione dell’art. 2035 c.c.: “la banca finanziatrice (…) non aveva, in realtà, effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendo inteso, piuttosto, soddisfare in via preferenziale un suo credito ristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica”, in contrasto che il principio di correttezza che governa il mercato.

Avverso la pronuncia emessa dal Tribunale, l’istituto di credito ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi: i) violazione degli artt. 217, comma 1, n. 4, L. Fall. e 218 L. Fall. nonché degli artt. 1418 c.c. e 2035 c.c, ii) violazione dell’art. 13 del D.L. 23/2020 e iii) omessa e/o apparente motivazione in violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c..

La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i motivi proposti dichiarandoli infondati.

Normativa applicabile

La decisione della Cassazione si basa sull’interpretazione di talune norme del Codice Civile e della Legge Fallimentare.

In primo luogo, assume rilevanza l’art. 1418, comma 1, c.c. in base al quale “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”.

La nullità del contratto costituisce la forma più grave di invalidità negoziale in quanto determina l’inefficacia originaria e assoluta dell’atto. Il contratto nullo, infatti, è considerato improduttivo di effetti giuridici sin dal momento della sua conclusione, come se non fosse mai venuto ad esistenza nell’ordinamento. 

Sono considerate norme inderogabili ai sensi dell’art. 1418 c.c. “anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto” (Cass. S.U. n. 26724 del 2007).

La seconda disposizione esaminata è l’art. 217 R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) relativo al reato di bancarotta semplice; le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione appaiono attualmente rilevanti in considerazione del fatto che pur avendo il legislatore provveduto all’abrogazione della Legge Fallimentare mediante la promulgazione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 – CCII), non ha modificato in alcun modo la disciplina del reato in esame che è oggi contenuta nell’art. 323 CCII.

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente (…) d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa (…)”. 

L’ultima norma su cui pone l’attenzione il Collegio è l’art. 2035 c.c.: “chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”.

Sul punto i Giudici di ultima istanza hanno affermato che “la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico“, come quelle atte a ledere la correttezza delle relazioni di mercato.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza in commento, in primo luogo sottolinea i presupposti fattuali accertati dal Giudice di merito, ritenuti insindacabili in sede di legittimità: i) la banca aveva erogato i finanziamenti pur essendo consapevole dell’incapacità della Società di far fronte alle obbligazioni se non mediante ulteriore indebitamento, ii) l’impresa versava già in stato di insolvenza conclamata, iii) parte delle somme è stata utilizzata per ripianare un’esposizione chirografaria pregressa della stessa banca, iv) l’operazione aveva aggravato il dissesto della Società e ritardato l’emersione della crisi. 

Muovendo da tali elementi, la Corte conferma la ricostruzione giuridica del Tribunale, che consente di qualificare la vicenda non come mera imprudenza nell’erogazione del credito ma come negozio stipulato in violazione di norme imperative e per uno scopo contrario al buon costume economico.

La Corte premette che, in linea generale, nel nostro ordinamento non esiste una norma – né civile né penale – che vieti in astratto la stipulazione di contratti pregiudizievoli per i terzi. Il solo fatto che un negozio arrechi danno ai creditori non comporta, di per sé, la sua nullità: l’ordinamento appronta rimedi specifici, come l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che opera sul piano dell’inefficacia e non dell’invalidità. 

Tuttavia, secondo la Corte nel caso di specie il contratto di finanziamento non si limita a produrre un pregiudizio ai creditori ma si pone in violazione dell’art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall. (oggi art. 323 CCII), posto che la sua stipulazione integra una condotta penalmente rilevante avente ad oggetto l’aggravamento del dissesto.

In questa prospettiva la Cassazione richiama la giurisprudenza sul cosiddetto “reato-contratto”, ossia quelle fattispecie in cui la stipulazione del negozio coincide con la realizzazione del fatto tipico penalmente sanzionato. 

La Corte afferma che “il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità». La nullità discende dunque non dal contenuto del contratto ma dal fatto che la sua stipulazione realizza il risultato vietato dalla norma penale.

La Corte ribadisce inoltre che integra illecito la condotta del soggetto finanziatore che conceda abusivamente credito a un’impresa in stato di decozione, venendo meno ai doveri di sana e prudente gestione. Quando tale condotta è consapevole e causalmente rilevante rispetto all’aggravamento del dissesto, essa determina il concorso del finanziatore nel reato di bancarotta semplice. La Cassazione richiama, in argomento, la giurisprudenza penale secondo cui il ricorso al credito può costituire operazione dolosa anche quando sia concordato con il creditore e non vi sia dissimulazione, purché esso rappresenti causa o concausa del dissesto.

Accertata la nullità del contratto, la Corte affronta il tema dell’irripetibilità delle somme erogate, chiarendo che la nozione di “buon costume” comprende non solo la morale sessuale ma anche i principi etici che regolano la correttezza delle relazioni economiche e la lealtà del mercato. È quindi contraria al buon costume la prestazione che consenta la permanenza artificiale di un’impresa decotta, alteri la par condicio creditorum e produca effetti distorsivi sul mercato. 

Il finanziamento erogato con consapevolezza dell’insolvenza e finalizzato, di fatto, a ristrutturare un credito pregresso della banca rientra pienamente in tale categoria. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 2035 c.c., la banca non può ripetere quanto pagato, né direttamente né indirettamente tramite l’insinuazione al passivo fallimentare.

In altre parole, pur essendo il credito derivante dal finanziamento astrattamente tutelabile, esso cede il passo ai diritti degli altri creditori quando la prestazione sia stata eseguita in violazione di norme imperative e per uno scopo contrario al buon costume economico: l’irripetibilità assume una funzione selettiva, escludendo dalla tutela giuridica posizioni soggettive che, pur formalmente riconducibili all’esercizio dell’iniziativa economica, risultano in concreto incompatibili con l’utilità sociale.

La duplice sanzione cui è assoggettato il finanziatore è volta a disincentivare comportamenti opportunistici da parte degli intermediari finanziari. 

Conclusioni

Con l’Ordinanza n. 7134/2026 la Corte di Cassazione supera l’impostazione tradizionale della concessione abusiva del credito come mero illecito risarcitorio e qualifica il finanziamento ad impresa irreversibilmente insolvente come contratto nullo e contrario al buon costume economico.

La decisione rafforza l’esigenza di una gestione responsabile del credito e richiama gli operatori economici alla necessità di affrontare tempestivamente la crisi, evitando il ricorso a strumenti meramente dilatori; non è negata via generale la possibilità di sostenere imprese in difficoltà, ma è individuato un limite nella mancanza di concrete prospettive di risanamento e nella consapevolezza del finanziatore circa l’inevitabilità del dissesto. In tale contesto, il parametro della ragionevolezza ex ante diviene criterio discriminante tra intervento fisiologico e condotta illecita.

[1] “L’abusiva concessione del credito si configura quando un soggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua a concedere credito in favore di un imprenditore che versi in stato d’ insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi; – si tratta di un illecito che deriva dal mancato adempimento da parte del finanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione che gravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività” (Cass. Civ. n. 7134/2026).

Cass. Civ., Sez. II, 6 maggio 2026 n. 12966: il risarcimento del danno da vizi immobiliari può comprendere anche il deprezzamento del bene e il mancato utilizzo dell’immobile.

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12966/2026, è intervenuta in materia di compravendita immobiliare e di responsabilità del venditore per vizi dell’immobile, chiarendo l’ambito applicativo dell’azione risarcitoria prevista dall’art. 1494 c.c. ed i rapporti tra tutela risarcitoria, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto.

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui l’azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente medesimo e, pertanto, non soltanto a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati ma anche “a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa” nonché “al lucro cessante per la mancata rivendita del bene”.

Secondo il Collegio, tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, confermando così un orientamento volto a garantire una tutela piena dell’acquirente in presenza di gravi vizi costruttivi o difetti incidenti sulla concreta fruibilità e sul valore commerciale dell’immobile.

I fatti

La vicenda trae origine dall’acquisto, avvenuto nel 2007, di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Massa.

Successivamente alla compravendita, l’acquirente aveva ricevuto comunicazione dell’annullamento delle certificazioni di abitabilità e agibilità dell’immobile, disposto dal Comune a seguito dell’accertata mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione di lottizzazione stipulata dalla società costruttrice.

L’immobile presentava inoltre numerosi vizi costruttivi e difformità, tra cui problematiche di impermeabilizzazione, infiltrazioni, deterioramento degli intonaci, carenze relative alla sicurezza delle scale interne e difetti degli infissi; era stato altresì accertato che un vano venduto come studio non possedeva le dimensioni minime richieste dalla normativa urbanistica e doveva essere qualificato come ripostiglio.

L’acquirente ha quindi convenuto in giudizio la società venditrice chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ed il risarcimento dei danni subiti.

Nel corso del giudizio di primo grado, la domanda di risoluzione è stata ritenuta implicitamente abbandonata, poiché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Il Tribunale di Massa ha tuttavia accolto la domanda risarcitoria, valorizzando gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio.

In particolare, la CTU ha evidenziato un significativo deprezzamento dell’immobile, quantificato nel 35% del prezzo originariamente corrisposto dall’acquirente. Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha condannato la società venditrice al pagamento di oltre Euro 86.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova, che ha rigettato integralmente l’impugnazione proposta dalla società costruttrice.

La consulenza tecnica “percipiente”

Uno dei principali motivi di ricorso per cassazione riguardava la legittimità della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Massa.

La società venditrice sosteneva, infatti, che il Giudice di merito avesse utilizzato la CTU per sopperire all’onere probatorio gravante sull’attore, attribuendo all’ausiliario il compito di accertare fatti che avrebbero dovuto essere previamente dimostrati dalla parte attrice. Secondo la società ricorrente, inoltre, il supplemento di consulenza avrebbe esteso indebitamente l’indagine a circostanze estranee al thema decidendum, con conseguente violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..

La Suprema Corte ha rigettato integralmente tali censure, ribadendo il consolidato orientamento in materia di consulenza tecnica “percipiente”.

La Cassazione ha ricordato che il Giudice può affidare al consulente non soltanto il compito di valutare fatti già accertati o pacifici tra le parti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di procedere direttamente all’accertamento tecnico dei fatti allegati quando tale verifica richieda specifiche cognizioni specialistiche. 

In tali ipotesi, è sufficiente che la parte abbia allegato i fatti costitutivi della propria pretesa e che il relativo accertamento non possa essere compiuto senza l’ausilio di competenze tecniche qualificate.

Richiamando il recente arresto di legittimità di cui alla pronuncia della Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio 2026 n. 4301, la Corte ha precisato che la CTU percipiente costituisce una vera e propria fonte oggettiva di prova, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, purché non venga impiegata per colmare carenze assolute di allegazione della domanda.

Nel caso di specie, la consulenza è stata ritenuta pienamente legittima poiché finalizzata all’accertamento di circostanze tecniche direttamente collegate alla domanda risarcitoria proposta dall’acquirente.

L’ausiliario era stato incaricato di verificare: i) la sussistenza dei vizi costruttivi dell’immobile, ii) la conformità urbanistica del bene, iii) la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione di lottizzazione, iv) l’incidenza economica delle opere mancanti e dei difetti costruttivi sul valore commerciale dell’immobile e v) la concreta utilizzabilità di alcuni locali dell’abitazione in relazione ai requisiti dimensionali imposti dalla normativa edilizia.

La Corte ha inoltre valorizzato un ulteriore profilo processuale: la società venditrice non aveva formulato specifiche contestazioni al quesito tecnico né si era opposta, nel corso del giudizio di merito, all’estensione degli accertamenti demandati al consulente. Tale circostanza ha ulteriormente confermato la correttezza dell’operato del Giudice di prime cure.

L’azione risarcitoria ex art. 1494 c.c.

L’aspetto centrale della decisione in commento riguarda tuttavia la natura e l’ampiezza della tutela risarcitoria prevista dall’art. 1494 c.c. in materia di vizi della cosa venduta.

La società ricorrente sosteneva che, una volta abbandonata la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c., l’acquirente non potesse ottenere una tutela economica sostanzialmente assimilabile alla riduzione del prezzo, atteso il principio di alternatività e di irrevocabilità tra azione redibitoria ed estimatoria.

La Suprema Corte ha escluso tale ricostruzione, chiarendo che il risarcimento del danno previsto dall’art. 1494 c.c. costituisce una tutela autonoma rispetto alle azioni edilizie disciplinate dall’art. 1492 c.c. e può essere esercitato indipendentemente dalla domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo.

Secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte (Cass. Civ., Sez. II, 28 maggio 2021 n. 14986; Cass. Civ., Sez. II, 29 novembre 2013 n. 26852), l’azione risarcitoria fondata sulla colpa del venditore può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente in conseguenza dei vizi dell’immobile, comprendendo non soltanto le spese necessarie per l’eliminazione dei difetti, ma anche:

  • il danno derivante dalla mancata o limitata utilizzazione del bene;
  • il lucro cessante;
  • il pregiudizio conseguente alla perdita di valore commerciale dell’immobile;
  • gli ulteriori danni patrimoniali causalmente collegati ai vizi riscontrati.

La Cassazione ha inoltre ribadito che tale azione può essere proposta sia autonomamente sia cumulativamente rispetto alle tradizionali azioni edilizie, senza che trovi applicazione il principio di irrevocabilità della scelta previsto dall’art. 1492 c.c..

Nel caso concreto, il danno è stato correttamente individuato nella differenza tra il prezzo pagato dall’acquirente (€ 184.250,00) e il valore effettivo dell’immobile tenuto conto dei gravi vizi costruttivi accertati, dell’assenza delle opere di urbanizzazione primaria necessarie all’agibilità del complesso e della conseguente perdita di commerciabilità del bene.

In particolare, la CTU aveva accertato numerose criticità costruttive – tra cui problemi di impermeabilizzazione, deterioramento degli intonaci, difetti nei serramenti, irregolarità delle scale interne e carenze dei requisiti dimensionali di alcuni vani – nonché la mancanza delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione stipulata con il Comune, circostanza che aveva determinato l’annullamento delle certificazioni di abitabilità e agibilità.

Alla luce di tali elementi, i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente un deprezzamento commerciale dell’immobile pari al 35% del prezzo di acquisto, liquidando il danno in misura corrispondente alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il reale valore del bene, oltre rivalutazione monetaria e interessi quale debito di valore.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire all’acquirente una tutela piena ed effettiva rispetto ai pregiudizi derivanti dai vizi della cosa venduta, valorizzando l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto alle tradizionali azioni edilizie e confermando l’ampia utilizzabilità della consulenza tecnica percipiente nelle controversie caratterizzate da accertamenti di natura specialistica.

Conclusioni

Con l’Ordinanza n. 12966/2026 la Corte di Cassazione conferma un orientamento favorevole ad una tutela ampia dell’acquirente in presenza di vizi dell’immobile.

La pronuncia assume particolare rilievo sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale.

Da un lato, viene ribadita l’autonomia dell’azione risarcitoria ex art. 1494 c.c., che può estendersi a tutte le conseguenze dannose causalmente riconducibili ai vizi del bene, comprese la perdita di valore dell’immobile e la compromissione del suo utilizzo.

Dall’altro lato, la decisione conferma la piena utilizzabilità della consulenza tecnica “percipiente” quale strumento di accertamento dei fatti che richiedano specifiche competenze tecniche, purché la parte abbia previamente allegato i fatti costitutivi della propria domanda.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento volto a garantire una tutela effettiva dell’acquirente nei casi di gravi difetti costruttivi o difformità urbanistiche incidenti sul valore economico e sulla concreta fruibilità del bene compravenduto.

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 26.02.2026 n. 1603. Compravendita immobiliare: obblighi del notaio e tutela delle parti.

Recentemente la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione oggetto di ampio dibattito nella giurisprudenza dell’ultimo decennio: la responsabilità del notaio nella stipulazione di contratti di compravendita immobiliare.

La pronuncia trae origine dalla compravendita di un immobile con una destinazione d’uso difforme da quella pattuita in sede di stipulazione del contratto, con conseguente mancanza del certificato di agibilità idoneo all’utilizzo. Nell’Ordinanza in commento, il Giudice di legittimità ha incentrato la sua analisi sugli obblighi in capo al notaio valorizzando in particolare “l’obbligo di buona fede” quale criterio posto alla base della corretta costituzione delle successive attività accessorie, al fine di conseguire il risultato voluto dalle parti. 

Nel quadro delineato, assumono particolare rilievo i doveri in capo al notaio in sede di stipulazione dei contratti di compravendita immobiliare e le sue responsabilità professionali. La c.d. “diligenza professionale” che caratterizza l’operato del notaio va ben oltre quella del “buon padre di famiglia”, in quanto presuppone la capacità di offrire prestazioni caratterizzate da un alto livello di tecnicismo nella redazione dell’atto. In questo modello di “diligenza” rientra il dovere di assistere i clienti attraverso un’adeguata attività formativa e di consulenza, nonché di renderli edotti di tutti gli strumenti giuridici vigenti, inclusi quelli fiscali. In tal senso, infatti si è espressa la Suprema Corte: “ In tema di responsabilità professionale, il notaio, che è obbligato alla verifica dell’esistenza di formalità pregiudizievoli sul bene oggetto di compravendita, ma non è tenuto ad una condotta in concreto eccessivamente onerosa, ha l’onere probatorio di delimitare l’ambito della diligenza da lui esigibile, allegando e dimostrando non solo l’estensione (quantitativa e temporale) degli accertamenti esperiti, ma anche di quelle esperibili, nonché la regolarità o meno delle registrazioni effettuate dalla conservatoria ed altresì l’idoneità della specifica irregolarità contestata a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico”(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10133 del 18 maggio 2015). In altre parole, è proprio il principio di buona fede e correttezza del notaio a rappresentare il criterio integrativo del contratto d’opera professionale, imponendo al notaio di svolgere non solo la prestazione principale ma anche tutte le attività accessorie preliminari e successive, necessarie al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalle parti, ossia la redazione di un atto giuridicamente valido ed efficace. 

La Suprema Corte, già nel 2002, ha affermato che tale impostazione incide anche sul piano probatorio: la prova liberatoria gravante sul notaio, infatti, non si esaurisce nella dimostrazione di aver agito con la dovuta diligenza professionale, ma richiede piuttosto di attestare l’idoneità e l’adeguatezza dei mezzi concretamente impiegati al fine di raggiungere il risultato prestabilito (cfr. Cass. Civ., Sent. 13.06.2002 n. 8740). Inoltre, è opportuno sottolineare come la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con particolare omesso controllo sulla libertà del bene, possa essere fatta valere da entrambe le parti del contratto di compravendita. Se è vero che, nella maggior parte dei casi, è l’acquirente a subire le conseguenze più rilevanti derivanti da un’inadeguata o da un’incompleta attività di controllo, non si può escludere che, alla stregua dell’acquirente, anche il venditore sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante. Quest’ultimo infatti ha l’interesse a non essere esposto al rischio di risoluzione contrattuale da parte dell’acquirente, nonché di tutelare il proprio credito e la propria affidabilità.

Fatto.

Ai fini di una corretta inquadratura giuridica si rende utile una sintesi dei fatti sottesi alla pronuncia della Corte di legittimità. Oggetto del contratto di compravendita è un immobile di cui l’alienante ha dichiarato la destinazione d’uso come civile abitazione. In realtà, l’immobile risultava accatastato come deposito (anziché civile abitazione) con conseguente impossibilità di rilascio di un certificato di agibilità idoneo all’uso abitativo. Successivamente, l’acquirente ha citato in giudizio il venditore per ottenere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno. Il Tribunale di Salerno in primo grado ha condannato il venditore alla restituzione del prezzo, senza accogliere alcuna domanda avverso la condotta del notaio, anche se a quest’ultimo, come sopra richiamato, compete un obbligo di corretta informazione in ordine alle condizioni di agibilità dell’immobile: obbligo che si inserisce perfettamente nel dovere di diligenza rafforzata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., tanto maggiore quanto più specifica è la prestazione richiesta.

La Corte d’Appello ha ribadito l’assenza di responsabilità del notaio posto che l’obbligo di controllo da parte di quest’ultimo non si sarebbe esteso anche alla corretta informazione in merito alle licenze amministrative (quale il certificato di agibilità) e che la relativa mancanza non avrebbe inficiato la validità dell’atto.

In tal senso, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Umbria, Sez. II, con Sentenza n. 89 del 18.06.2020, ha affermato che: “la giurisprudenza ha sottolineato che la mancanza del certificato di abitabilità/agibilità non determina la nullità del contratto di locazione per illiceità dell’oggetto che resta valido, ciò anche nel caso di compravendita. La mancanza di un’agibilità formale, dunque, non comporta necessariamente l’assenza di tale condizione che può configurarsi solo nel caso in cui l’immobile presenti caratteristiche specifiche che, in concreto, impediscano il rilascio dell’atto amministrativo (ex multis Consiglio di Stato, Sent. n. 6661/2018; TAR Veneto, Sent. 1299/2016; Cass. Civ., Sent. n. 13651/2014 e n. 12286/2011)”.

Tuttavia, la Suprema Corte ha riformato la pronuncia di secondo grado, accogliendo il ricorso sulla base di una differente interpretazione degli obblighi gravanti sul notaio.

Nel caso di specie, la ricostruzione delle circostanze caratterizzanti la vicenda è necessaria alla luce della rilevanza dell’interesse del privato, il quale, in quanto parte attiva del contratto di compravendita, è senz’altro meritevole di tutela. In particolare, il venditore, ai sensi dell’art. 1477 c.c., ha l’obbligo di consegnare il certificato di agibilità all’acquirente sebbene la giurisprudenza di legittimità – con Sent. 21.06.2012 n. 10296 – abbia statuito che: “il notaio risponde dei debiti subiti dall’acquirente per assenza nell’immobile dei requisiti necessari per il rilascio del certificato di abitabilità, nulla rilevando che ciò avrebbe potuto essere agevolmente accertato dallo stesso acquirente, “quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze” (e cfr. già Cass. Civ, 1426/1978), per cui è legittimo il rifiuto del notaio di procedere alla stipulazione di una compravendita immobiliare qualora manchi il certificato di abitabilità. Infatti, sebbene nel contratto di compravendita gli obblighi del venditore siano individuati dall’art. 1476 c.c. e rappresentino il nucleo essenziale della sua prestazione, lo stesso è sicuramente tenuto a consegnare il bene al compratore assicurando che esso sia conforme a quanto pattuito nel contratto. Invero, in capo al venditore grava l’onere di consegnare all’acquirente “i titoli e i documenti relativi alla proprietà” come stabilito ai sensi dell’art. 1477, comma 3, c.c.. Pertanto, la mancata consegna del certificato di agibilità integra un inadempimento del venditore, anche se l’assenza di tale certificazione non incide sulla validità del contratto di compravendita, non essendo previsto da norme imperative vista la natura privatistica degli interessi coinvolti.

Conclusioni.

Nell’Ordinanza in esame la Suprema Corte invece sottolineato l’obbligo del notaio di porre in essere tutte le attività necessarie, sia preparatorie sia successive, in buona fede ed in modo tale da garantire l’affidabilità e la certezza dell’atto. Infatti, nel ricorso principale è stato lamentato come non vi fosse prova degli obblighi assolti dal notaio e “la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo e del risultato pratico voluto dalle parti”, cioè “la compravendita di un bene immobiliare da destinarsi a civile abitazione“. Pertanto, la Suprema Corte ha particolarmente valorizzato il dovere informativo gravante sul notaio, affermandone la responsabilità per i pregiudizi subiti dall’acquirente in caso di mancanza dei requisiti di agibilità di un immobile anche laddove tali carenze risultino astrattamente percepibili dall’acquirente: “Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall’acquirente a causa dell’assenza nell’immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall’acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10296 del 21 giugno 2012)”.

La responsabilità del socio di società estinta: Cass., Sez. Trib., 17 marzo 2026 n. 5986.

La Sentenza n. 5986/2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si inserisce in un ambito da tempo caratterizzato da incertezze interpretative, offrendo una ricostruzione sistematica della responsabilità dei soci di società estinte, con specifico riguardo al tema della trasmissibilità delle sanzioni tributarie irrogate alla persona giuridica. 

Infatti, l’intersezione tra il fenomeno estintivo dell’ente collettivo e il regime sanzionatorio tributario è uno dei punti di maggiore tensione nell’ordinamento, in cui occorre contemperare la logica patrimoniale della responsabilità con la matrice personalistica dell’illecito.

All’interno della pronuncia in commento, è enunciato un principio di diritto di particolare rilevanza, affermando che “deve riconoscersi nel nostro ordinamento l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modd. in l. n. 326 del 2003 e dei principi di personalità e proporzionalità (…) detta intrasmissibilità (…) è rilevabile d’ufficio, ma resta salva l’esigenza, con verifica da condursi in ciascun caso concreto, che tra socio e società esista una effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escludere l’intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio”.

La vicenda sostanziale e processuale

La vicenda trae origine da due processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società, poi cancellata dal registro delle imprese il 31 agosto 2009. 

Sulla base dei rilievi condotti, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, imputando alla socia – titolare del 46,6% del capitale – l’intero maggior reddito accertato in capo alla società estinta.

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento deducendo, in particolare, l’erroneità dell’integrale imputazione del reddito in violazione del criterio di proporzionalità connesso alla partecipazione sociale. Tuttavia, sia il Giudice di primo grado con Sentenza n. 19142/2017 sia il Giudice di appello con Sentenza n. 3799/2019 hanno ritenuto legittima la pretesa erariale, omettendo di considerare non solo la quota di partecipazione della socia ma anche il giudicato esterno formatosi in relazione all’annualità precedente.

Il ricorso per Cassazione

La socia, pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi: il primo relativo alla violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 D.P.R. 602/1973, per averle la Commissione Tributaria imputato l’intero reddito societario anziché la quota proporzionale, il secondo per contestare l’omesso esame della posizione minoritaria della ricorrente, prospettando un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., il terzo per denunciare l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno derivante dalla decisione favorevole relativa all’anno di imposta 2007 ed il quarto avente ad oggetto la violazione degli artt. 8 D.Lgs. 472/1997 e 7 D.L. 269/2003.

Investita della questione, la Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a pronunciarsi su plurimi profili, tra i quali assume rilievo centrale quello relativo alla trasmissibilità delle sanzioni tributarie.

Il dato normativo

Al fine di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte, occorre delineare il quadro normativo in cui la vicenda si inserisce.

L’art. 73 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che le società a responsabilità limitata sono soggette all’imposta sul reddito delle società.

Qualora la persona giuridica contribuente ometta di versare all’Erario quanto dovuto, è prescritto, all’art. 7 del D.L. n. 269/2009[1], che la sanzione amministrativa relativa a tale rapporto fiscale sia esclusivamente a carico della persona giuridica stessa.

L’impatto dell’estinzione di una società sui rapporti da essa intrattenuti è, invece, disciplinato all’art. 2495 c.c., comma 3, in cui è sancito che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”

Tale prescrizione è appositamente richiamata all’interno dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973[2] relativo alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito:  “liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. (…) I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. (…)”.

La decisione della Corte di Cassazione

Muovendo da tali premesse, la Cassazione analizza gli opposti orientamenti formatisi in materia.

Il primo orientamento esaminato sostiene l’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie in applicazione del principio sancito in relazione ai contribuenti persone fisiche all’interno dell’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, in armonia con il principio della responsabilità personale codificato all’art. 2, comma 2, del detto Decreto, nonché, in materia societaria, all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 269/2003.

I Giudici che aderiscono alla descritta interpretazione normativa fanno prevalere la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle pretese tributarie e delle relative sanzioni amministrative; viene quindi valorizzata la natura punitiva della sanzione, sulla scia delle pronunce penali ove si è registrato un recente revirement (Cass. Pen. n. 25648/2024) in base al quale la cancellazione della società deve assimilarsi, come effetti, alla morte del reo.

Dall’altro lato, si registra un orientamento favorevole alla trasmissibilità delle sanzioni ai soci, fondato sull’assimilazione di queste ultime alle obbligazioni sociali e sulla qualificazione dell’estinzione della società come fenomeno successorio “sui generis”. Pertanto, i soci devono rispondere delle sanzioni – ai sensi dell’art. 2495 c.c. – in quanto le obbligazioni fiscali devono essere considerate al pari di ogni altra obbligazione sociale.

Il Collegio investito della questione in esame aderisce al primo orientamento, insistendo sulla natura afflittiva della sanzione tributaria che la distingue dalle obbligazioni civili disciplinate all’art. 2495 c.c. e che ne impedisce la trasmissione a soggetti diversi dall’autore della violazione, in armonia con la giurisprudenza costituzionale secondo cui “il modello di sanzione amministrativa pecuniaria (…) ha sotto più profili mutuato la propria disciplina dal diritto punitivo, come dimostra, ad esempio, l’introduzione del principio della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e quello della retroattività della normativa successiva più favorevole.” (Cass. Civ. n. 5986/2026).

Infatti, la ratio della normativa applicabile è quella di evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia in concreto della violazione della norma tributaria.

Su tale assunto la pronuncia introduce una significativa precisazione, individuando il limite del principio di intrasmissibilità: “ a ben vedere, la regola dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta presuppone, tuttavia, una effettiva terzietà fra società e soci, risultando inapplicabile laddove questa non sussista perché, ad esempio, (riprendendo una fortunata formula dottrinale), i soci hanno abusato dello schermo fittizio della personalità giuridica, ovvero hanno “asservito” la società per il perseguimento dei propri fini egoistici ed individuali, dando luogo a quella figura che è stata definita «socio tiranno»”.(Cass. Civ. n. 5986/2026).

L’argomentazione della terzietà viene ulteriormente rafforzata attraverso il richiamo analogico ad istituti diversi, nei quali il limite di responsabilità viene meno in presenza di un difetto di alterità soggettiva, a conferma del fatto che la separazione tra soggetti giuridici non può essere invocata in modo meramente formale. 

Ad esempio, nell’ambito della cessione d’azienda, che pure determina un fenomeno (non estintivo) in senso lato traslativo (o di cumulo debitorio soggettivo), si è correttamente affermato che il limite di responsabilità del cessionario previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un’effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato con quello, superindividuale, relativo alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda.

Ne emerge una ricostruzione del fenomeno estintivo in termini non unitari ma selettivi: la successione dei soci riguarda esclusivamente le obbligazioni compatibili con la struttura e la funzione del rapporto giuridico, restando escluse quelle che, per loro natura, postulano un legame personale con il soggetto autore dell’illecito.

Conclusioni

La Sentenza n. 5986/2026 riveste particolare importanza perché in essa si ricompone un contrasto giurisprudenziale significativo e si riafferma un principio di coerenza sistematica nella disciplina della responsabilità dei soci di società estinte. Da un lato, la Corte ribadisce la necessità di un’imputazione proporzionale dei debiti tributari, evitando automatismi che ignorino la struttura partecipativa della società; dall’altro, chiarisce che le sanzioni tributarie, in quanto espressione di una responsabilità personale e afflittiva, non possono essere trasmesse ai soci, neppure nei limiti dell’attivo ricevuto.
La decisione contribuisce così a delineare un quadro più equilibrato e rispettoso dei principi generali dell’ordinamento, offrendo un punto di riferimento stabile per la prassi applicativa e per la giurisprudenza di merito.

[1] Il D.L. n. 269/2009 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 173/2024, il cui art. 10 recepisce interamente l’art. 7 di cui si è occupata la Cassazione, rendendo il ragionamento giuridico tuttora valido ed applicabile.
[2] Il D.P.R. n. 602/1973 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 33/2025, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° gennaio 2027. In ogni caso, l’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 è stato recepito all’interno dell’art. 117 del D.Lgs. n. 33/2025.

Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2024 n. 1760. Sequestro probatorio di Bitcoin e profitto del reato tributario: la Cassazione chiarisce i limiti del sequestro su valuta virtuale.

La Sentenza n. 1760 del 20 novembre 2024, depositata il 15 gennaio 2025 dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, si inserisce nel progressivo confronto tra diritto penale tributario e fenomeni economici digitali, affrontando un nodo ancora poco sistematizzato: la possibilità di sottoporre a sequestro probatorio criptovalute quale “profitto” del reato fiscale.

La vicenda trae origine dal procedimento instaurato nei confronti dell’indagato per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, in relazione a plusvalenze derivanti da operazioni di trading in criptovalute.

In tale contesto, il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio di Bitcoin per un controvalore pari a Euro 120.638,20, ritenuto coincidente con l’imposta evasa per l’anno d’imposta 2021. Il provvedimento veniva convalidato e successivamente confermato dal Tribunale del riesame di Firenze.

La difesa impugnava l’ordinanza, articolando una duplice censura: 

  • da un lato, l’erronea qualificazione della criptovaluta quale profitto del reato tributario; 
  • dall’altro, la carenza motivazionale in ordine alla funzione probatoria del vincolo. 

In particolare, veniva evidenziato come il profitto del reato fiscale sia, per definizione normativa, rappresentato dall’imposta evasa – espressa in valuta avente corso legale – sicché il sequestro avrebbe dovuto avere ad oggetto esclusivamente l’ammontare in Euro dell’imposta evasa, e non un asset digitale soggetto a fluttuazioni di mercato.

Il quadro normativo e la disciplina della moneta virtuale

Il tema centrale della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica delle valute virtuali, in particolare dei Bitcoin, e le implicazioni per l’applicabilità del sequestro probatorio. 

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui le criptovalute costituiscono rappresentazioni digitali di valore, prive di emissione o garanzia pubblica, non necessariamente ancorate a una valuta legale e, soprattutto, sprovviste dello status giuridico di moneta; esse sono utilizzate nei traffici economici quale mezzo di scambio o strumento di investimento, ma non possiedono potere liberatorio né sono assistite da meccanismi di stabilizzazione del valore. (Cass. Pen., Sez. II, n. 44378/2022, Melis, Rv. 284124).

La Corte sottolinea come tale qualificazione non sia meramente descrittiva ma incida direttamente sul regime giuridico applicabile: la mancanza di corso legale e l’elevata volatilità escludono che le criptovalute possano essere automaticamente assimilate al denaro ai fini dell’applicazione delle misure reali. 

Ne deriva che l’individuazione del profitto del reato – nel caso dei reati tributari coincidente con l’imposta evasa – non può essere traslata su un bene ontologicamente diverso senza una rigorosa dimostrazione del nesso di derivazione.

In questo quadro, la disciplina antiriciclaggio (art. 1 D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019) assume rilievo sistematico, in quanto evidenzia la natura ibrida delle criptovalute e il loro inquadramento tra gli strumenti suscettibili di utilizzo finanziario[1]. Rispetto alla definizione comunitaria, la normativa nazionale enfatizza espressamente la finalità di investimento.

La disciplina di settore distingue, infatti, due categorie di operatori:

  • Exchanger, ovvero i soggetti che gestiscono piattaforme per l’acquisto, la vendita e lo scambio di criptovalute, con finalità di lucro
  • Wallet provider, ossia coloro che forniscono servizi di custodia e trasferimento di chiavi crittografiche private.

Entrambe le categorie rientrano tra gli “altri operatori non finanziari” e sono soggette a obblighi di registrazione e comunicazione all’OAM e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 17-bis D.Lgs. n. 141/2010), oltre agli adempimenti previsti dalle Direttive UE IV e V antiriciclaggio.

La distinzione tra exchanger e wallet provider, nonché l’assoggettamento di tali operatori a obblighi di registrazione e di tracciabilità, conferma che il legislatore considera le valute virtuali come asset negoziabili, non come moneta in senso proprio.

La conseguenza è duplice: da un lato, ove impiegate a fini di investimento, le criptovalute rientrano nell’ambito della disciplina dell’intermediazione finanziaria; dall’altro, la loro natura di beni digitali autonomi impone cautela nell’estensione delle categorie penalistiche tradizionali. 

In particolare, il principio nominalistico – che governa le obbligazioni pecuniarie e consente la determinazione del valore in termini fissi – non trova applicazione, con evidenti ricadute sulla determinazione e sulla conservazione del valore del profitto.

Le criptovalute, pertanto, non svolgono le funzioni tipiche della moneta avente corso legale, quali unità di conto, riserva di valore e potere liberatorio, risultando estremamente volatili e prive di regolamentazione vincolante. 

Applicazione al caso concreto e motivazione della Cassazione

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il Tribunale del riesame di Firenze aveva ritenuto legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto criptovalute per un controvalore pari all’imposta evasa, qualificando tale importo quale profitto del reato di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000. 

Tuttavia, la motivazione del provvedimento si rivela, secondo la Suprema Corte, viziata sotto un duplice e concorrente profilo: insufficienza dell’apparato giustificativo e incongruenza logico-giuridica nella ricostruzione del rapporto tra bene sequestrato e fatto di reato.

Sotto il primo aspetto, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui il sindacato di legittimità in materia cautelare reale, pur limitato alla violazione di legge ex art. 325 c.p.p., si estende ai casi in cui la motivazione sia meramente apparente o strutturalmente inidonea a rendere intelligibile l’iter decisorio. 

In tale prospettiva, il rinvio agli atti di polizia giudiziaria, privo di un’esposizione del loro contenuto e della loro rilevanza ai fini probatori, non soddisfa l’onere motivazionale: il provvedimento deve esplicitare in modo autonomo e verificabile la funzione del sequestro rispetto all’accertamento del fatto, chiarendo quali elementi probatori si intendano preservare e quale sia il contributo conoscitivo del bene vincolato. In difetto, la misura si risolve in un atto privo di effettiva giustificazione, incompatibile con i requisiti minimi di coerenza e completezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

Sotto il secondo profilo, la Corte individua una frattura interna al ragionamento del Giudice del riesame. Quest’ultimo, da un lato, afferma la sussistenza del nesso di derivazione tra i Bitcoin sequestrati e il reato tributario; dall’altro, identifica il profitto del reato nell’imposta evasa, espressa in Euro. 

Tale duplice affermazione genera un’incompatibilità strutturale: se il profitto è costituito da una somma di denaro avente corso legale, il vincolo reale dovrebbe colpire direttamente tale entità o beni che ne rappresentino l’immediata derivazione causale. L’aggancio a un asset digitale, distinto per natura e dinamica di valore, altera invece il rapporto tra oggetto del sequestro e profitto, introducendo un elemento sostitutivo che non trova alcun fondamento giuridico.

La Corte ha valorizzato, in particolare, il rilievo difensivo secondo cui l’operazione compiuta dal pubblico ministero – e avallata dal Tribunale – si traduce, nella sostanza, in un sequestro per equivalente, pur formalmente qualificato come probatorio. 

La circostanza che il controvalore dei Bitcoin sia stato parametrato all’imposta evasa non è sufficiente a colmare tale scarto, poiché la variabilità del loro prezzo impedisce di garantire una stabile corrispondenza tra il bene sequestrato ed il profitto del reato.

La criticità non è meramente formale, in quanto il sequestro probatorio presuppone un collegamento diretto tra il bene ed il reato, in funzione della sua utilizzabilità ai fini dell’accertamento: quando tale collegamento è surrogato da un criterio di equivalenza economica, la misura muta natura, collocandosi nell’ambito del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, che richiede presupposti e garanzie differenti.

Principi di diritto ribaditi

Dalla pronuncia emergono alcuni principi di sistema, di rilevante interesse per la prassi giudiziaria e tributaria, di seguito esposti.

  • Centralità del nesso di derivazione: il bene sottoposto a sequestro deve essere individuato in base ad un rapporto diretto con il fatto di reato; la mera corrispondenza di valore non è sufficiente a legittimare il vincolo in sede probatoria.
  • Sequestro probatorio e oggetto del reato: il sequestro deve avere ad oggetto beni direttamente riconducibili al profitto del reato; non è ammissibile operare sequestri su strumenti finanziari o asset digitali senza collegamento giuridico diretto con l’imposta evasa.
  • Natura giuridica delle criptovalute: i Bitcoin e le altre valute virtuali non sono moneta avente corso legale, non hanno potere liberatorio e sono soggette a fluttuazioni di mercato; la loro negoziazione come strumenti di investimento richiede il rispetto della normativa sulla intermediazione finanziaria.
  • Rilevanza della natura del bene: quando l’oggetto del sequestro è costituito da asset caratterizzati da volatilità ed autonomia rispetto al debito tributario, la verifica del nesso con il reato deve essere particolarmente rigorosa.

In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato l’Ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, affinché proceda a un nuovo esame che tenga conto della necessità di una motivazione effettiva e della corretta qualificazione del rapporto tra criptovalute e profitto del reato.

Considerazioni conclusive e ricadute applicative

La pronuncia si colloca in un passaggio evolutivo del diritto penale dell’economia, in cui le categorie tradizionali sono chiamate a confrontarsi con beni immateriali caratterizzati da autonomia ontologica ed instabilità di valore. In questo contesto, la Corte di Cassazione non si limita a negare la legittimità del provvedimento impugnato ma traccia un criterio metodologico destinato ad incidere in modo significativo sulla prassi applicativa.

Il punto qualificante della decisione risiede nell’affermazione secondo cui la qualificazione del profitto nei reati tributari – ancorata all’imposta evasa e dunque a una grandezza espressa in valuta avente corso legale – non può essere elusa attraverso il ricorso a strumenti che, pur economicamente equivalenti in un dato momento, risultano giuridicamente eterogenei. 

L’utilizzo della criptovaluta quale oggetto del sequestro, quando non sorretto da una dimostrazione rigorosa del nesso diretto di derivazione, altera la funzione stessa della misura probatoria, trasformandola surrettiziamente in uno strumento di apprensione per equivalente.

La Corte evidenzia, in filigrana, un rischio sistemico: l’estensione non controllata delle misure reali a beni digitali potrebbe determinare una compressione delle garanzie, consentendo di vincolare utilità prive di un legame immediato con il fatto di reato sulla base della sola corrispondenza di valore. 

Da qui la riaffermazione dell’esigenza di una motivazione effettiva, capace di esplicitare non soltanto il “quanto” ma soprattutto il “perché” ed il “come” del collegamento tra il bene e l’accertamento del fatto, evitando formule di stile o rinvii meramente recettizi agli atti di indagine.

Ne deriva un rafforzamento del principio di legalità nella sua dimensione sostanziale, che si traduce nell’obbligo per il Giudice di verificare in concreto la natura del bene, la sua funzione economica ed il rapporto causale con il reato, senza ricorrere a schemi analogici o semplificazioni fondate su criteri meramente quantitativi. La volatilità delle criptovalute e l’assenza di un meccanismo di stabilizzazione del valore assumono, in questa prospettiva, rilievo non solo economico ma anche giuridico, in quanto incidono sulla stessa possibilità di configurare un’identità tra profitto e bene sequestrato.

La decisione, pertanto, non esclude in via assoluta la sequestrabilità delle valute virtuali, ma ne condiziona l’ammissibilità a un accertamento particolarmente rigoroso, che tenga conto della specificità del bene e della funzione della misura; in mancanza di tale verifica, il ricorso alla criptovaluta come oggetto del vincolo si traduce in un’operazione sostitutiva priva di base normativa.

Si tratta di un arresto destinato a orientare l’attività degli operatori, soprattutto nei procedimenti in cui il profitto derivi da operazioni su asset digitali, richiedendo una ricostruzione puntuale dei flussi ed una precisa qualificazione giuridica dei beni coinvolti, al fine di evitare indebite assimilazioni tra moneta legale e strumenti digitali.

[1] La norma descrive le criptovalute come “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio o investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”

Il diritto è un’arte

Questa settimana non commentiamo una sentenza, un nuovo orientamento giurisprudenziale o una norma nuova; tentiamo un confronto che sembra ardito: è possibile sostenere che il diritto sia una forma d’arte?

Quando parliamo di arte e immaginiamo un artista al lavoro, guardiamo, ascoltiamo, lo ammiriamo anche, e cerchiamo di comprendere quanto sia bravo e capace (suona bene? dipinge bene?). Anche nei confronti di un giurista ci si pone la stessa domanda: è tecnicamente preparato? 

Sicuramente noi avvocati lo facciamo quando valutiamo l’operato del giudice nel corso di un processo o dei colleghi durante una trattativa. Normalmente crediamo che sia bravo chi conosce gli strumenti del mestiere; in effetti, il giurista a seguito di lunghi studi dovrebbe conoscere le regole ed avere la capacità di applicarle. La scrittura, la professione, l’eloquio sono generalmente gli strumenti espressione della conoscenza e della preparazione tecnica del giurista. L’avvocato ed il giudice dovrebbero sapere quali istituti applicare, come applicarli e per, fare ciò, utilizzare perizia tecnica, metodo ed equilibrio. 

Tuttavia, nelle arti non sempre l’esasperata conoscenza della tecnica e degli strumenti porta alla realizzazione di cose belle. Al contrario, nella musica (e non solo) anche con pochi semplici accordi mal suonati sono state fatte bellissime canzoni che hanno avuto un impatto sociale importante e determinato rivoluzioni culturali (negli ultimi cinquant’anni i Clash in I fought the law…, i Sex Pistol…, i Joy Division…).

C’è però un’ulteriore domanda da porsi per poter paragonare il diritto ad un’arte: è possibile fare “cose belle” con il diritto? Esiste un concetto di bellezza, come nell’arte, applicabile al mondo del diritto? 

La bellezza potrebbe consistere nel risolvere un problema, nel creare qualcosa di nuovo o dare la possibilità che venga creato qualcosa, nell’aiutare persone in difficoltà, nell’incrementare le risorse del cliente, nel fare cultura e difendere principi. Il diritto può avere fini e potenzialità diversi, dipende dall’obiettivo che ci si pone.

La bellezza però può risiedere anche nel concetto di trasformazione: trasformazione sociale, culturale, dell’ambiente. D’altra parte, la creazione di un’opera d’arte è un percorso di trasformazione (la materia dei colori che diventano una immagine, la successione di tasti suonati sullo strumento che diventa una composizione).

Le trasformazioni sociali nei secoli hanno influito significativamente su tutte le arti ed anche, ovviamente, sugli ordinamenti giuridici, modificandone le regole sociali: la vocatio in ius, che duemila anni fa esisteva come gesto non privo di violenza (il creditore poteva trascinare anche fisicamente il debitore davanti al giureconsulto) oggi è diventato un (innocuo…) documento scritto; negli ultimi decenni si sta cercando di raggiugere la parità tra i sessi e le sessualità, tra persone di culture diverse attraverso la tutela dei migranti (secoli fa le popolazioni nomadi erano la regola, oggi ormai gli spostamenti tra paesi e continenti sono vissuti con estremo malessere: il povero che invade il “ricco”), e così via. 

Il mondo delle regole è sempre conseguenza di quello che succede nella società. La trasformazione, il cambiamento del sentire sociale muta le regole e gli istituti giuridici pur mantenendo un collegamento di fondo: la continua evoluzione verso un qualcosa di migliore.  

E così accade anche per le arti. Tutte hanno subito importanti trasformazioni a seguito di più o meno importanti cambiamenti sociali e culturali; ad esempio, solo nell’ultimo secolo: la pop art, risultato della rivoluzione culturale degli anni ’60, ha modificato il mondo delle arti visive, riunendo modalità espressive differenti, successivamente esplose con la digitalizzazione; la musica contemporanea (blues, jazz, e poi rock, ecc.) è purtroppo nata anche a seguito delle deportazioni dei neri come schiavi in nordamerica: lavorando, cantavano le melodie occidentali ed avendo difficoltà ad intonare le armonie in maggiore, che in genere risultavano calanti, hanno creato la famosa “blue note” (la terza minore sul corrispondente accordo di maggiore) che ha contribuito a rivoluzionare il mondo delle armonie rigide, e poi anche dei ritmi tradizionali. Oggi la musica è una fusione di sonorità, ritmi, atmosfere provenienti da culture di tutto il pianeta.

Dagli eventi, anche i peggiori, è possibile che nasca qualcosa di bello attraverso un’opera di trasformazione nella quale la partita delle emozioni ha un ruolo fondamentale. Ed anche il diritto è espressione dell’evoluzione delle società dell’uomo.

Dal continuo cambiamento delle arti, intese in senso stretto, è nato qualcosa di bello, di più profondo ed autentico perché connesso all’evoluzione umana; dunque, è possibile che vi sia bellezza anche nel diritto se lo si vede come trasformazione e mutamento delle regole per raggiungere un fine sempre più alto e nobile.  Il diritto può essere un’arte quando si creano regole nuove attraverso la combinazione di elementi mutevoli che derivano dalle culture, dalla storia e dai cambiamenti in genere. 

È vero che nel diritto serve la conoscenza inevitabile delle regole, ma se nell’effettuare una scelta si dà spazio anche a una componente emotiva allora può anch’esso essere un’arte, e fare la differenza, avendo un impatto più incisivo sulla società. La libertà di scelta che si può operare nel mondo del diritto è paragonabile alla libertà che ha un artista nell’individuare la materia prima per la creazione dell’opera: il pittore nello scegliere i colori ed il musicista nel mettere insieme le note. 

L’arte che può creare il giurista passa attraverso la manifestazione della libertà di scegliere approcci diversi per raggiungere il fine migliore possibile, attraverso la non scontata applicazione di regole ed istituti giuridici.

L’arte nel diritto risiede anche nella libertà di scegliere. Il che vuol dire applicare passione ed intelligenza emotiva per provare a raggiungere un risultato migliore, per risolvere un problema all’apparenza senza soluzione o, detto in “modo artistico”, per la creazione dell’opera più bella. 

Non è detto che un artista venga ricordato perché padroneggia in modo impeccabile la tecnica, ma piuttosto perché ha qualcosa di importante da dire, emozioni da trasmettere, amore da regalare. 

Non è detto che un giurista venga ricordato perché conosce perfettamente norme ed istituti, ma piuttosto perché combina elementi diversi con umiltà, sapienza e saggezza, con passione, con intelligenza che dà spazio all’emozione.

Il diritto però potrebbe essere un qualcosa di più di uno strumento per disciplinare un cambiamento o una trasformazione già avvenuti. Si pensi ad esempio alle arti legate al mondo della danza, l’hip-hop, o ancora alla musica, come il rap, che sono nate come protesta per reagire a situazioni sociali insostenibili.

Situazioni stagnanti hanno creato arte: il diritto come le altre arti potrebbe farsi portavoce del cambiamento per superare una situazione non più attuale o non più rispondente ai bisogni della società, senza dover aspettare l’intervento di un movimento o di una protesta. 

Anche il diritto potrebbe trainare il cambiamento, esserne il fulcro e non solo il frutto.

In altre parole, il diritto dovrebbe operare in modo autonomo: uno strumento con cui sentire la necessità di dettare nuove regole perché matrice di un movimento, di una denuncia sociale, e perché strumento in grado di governare il cambiamento attraverso l’utilizzo della tecnica che comunque, inevitabilmente, lo contraddistingue. 

È forse questa la vera forma d’arte del diritto?

Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2025 n. 29746: la qualificazione soggettiva del consumatore nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29746/2025, è intervenuta sul perimetro soggettivo della nozione di “consumatore” ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), affrontando il tema della qualificazione del fideiussore persona fisica che sia anche socio – e già amministratore – della società garantita.

Alla luce della Sentenza non può essere qualificato consumatore il soggetto che, pur essendo persona fisica, abbia prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società nelle quali rivestiva ruoli gestori o abbia detenuto partecipazioni rilevanti.

La decisione completa un filone giurisprudenziale che sino a questo momento ha riguardato principalmente il rapporto tra l’istituto della fideiussione ed il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005).

I fatti

La vicenda in esame trae origine dalla presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 CCII e dalla successiva omologa dello stesso da parte del Tribunale di Cremona con Sentenza n. 12/2023, sul presupposto che sussistessero i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura. 

La decisione del Giudice di prime cure è stata, poi, oggetto di impugnazione da parte di uno dei creditori della proponente allo scopo di contestare la qualifica di consumatore in capo a quest’ultima.

Ritenuti fondati i rilievi dell’appellante, la Corte d’Appello di Brescia ha accolto il reclamo e revocato l’omologa.

In particolare, i Giudici territoriali hanno accertato che: i) debiti principali derivavano dalle fideiussioni prestate in favore di due società commerciali, ii) la ricorrente era stata socia di maggioranza delle due società garantite, con quote pari all’80% e al 60%, iii) la stessa aveva ricoperto ruoli gestori fino a pochi giorni prima del rilascio delle fideiussioni e iv) le fideiussioni risultavano strettamente collegate all’attività imprenditoriale delle società. 

Avverso tale decisione la debitrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato su plurimi motivi, fondati essenzialmente sulla denunciata violazione dell’art. 2, comma 1, lett. e), e dell’art. 67 del CCII, per avere la Corte territoriale adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di consumatore.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), attuativo della Legge delega n. 155/2017, ha introdotto un sistema organico e unitario volto alla regolazione della crisi e dell’insolvenza, superando la frammentazione della disciplina previgente e sostituendo la Legge fallimentare del 1942 e la cd. “Legge salva suicidi” del 2012 (L. n. 3/2012)

In particolare, il capo II del titolo IV del CCII è dedicato alla crisi della persona fisica non fallibile e tra gli altri istituti disciplinati vi è la “ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

Il CCII mira ad offrire strumenti efficaci e accessibili ispirandosi ad un principio di favor debitoris: il legislatore predilige un approccio non punitivo ma di sostegno al debitore in difficoltà, favorendone la reintegrazione economica e sociale.

L’art. 67, comma 1, CCII prevede che “il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.”.

Rispetto agli strumenti dedicati all’imprenditore, sin dalla prima disposizione della sezione emergono i vantaggi della procedura di ristrutturazione dei debiti rivolta al consumatore: i) l’assenza del voto dei creditori per l’omologa del piano, in favore di un ruolo più incisivo del Tribunale, ii) la possibilità di rimodulare l’esposizione debitoria secondo criteri di sostenibilità, eventualmente attraverso la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento e iii) la protezione del patrimonio dell’insolvente attraverso misure protettive e sospensive delle azioni esecutive individuali dei creditori, assicurando uno spazio temporale utile alla riorganizzazione dell’esposizione debitoria. 

È proprio il sacrificio delle prerogative creditorie, derivante dall’applicazione della disciplina consumeristica del CCII, che rende la verifica della natura “estranea” dell’indebitamento rispetto all’attività imprenditoriale o professionale dirimente, e delinea l’interesse ad agire dei creditori nei casi di impugnazione delle sentenze di omologa.

All’interno del CCII, la definizione di “consumatore” è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società (…) del codice civile”. 

Come accade per la disciplina del Codice del Consumo, anche in relazione al CCII la qualifica dipende dallo scopo dell’atto posto essere dalla persona fisica e non dalla mera qualità soggettiva della stessa.

In ogni caso, accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è automatico: la Legge pone una serie di condizioni soggettive e oggettive volte a selezionare i casi in cui l’istituto può operare, evitando abusi.

In primo luogo, il consumatore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento, ossia “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, (…), e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. La norma non richiede che l’insolvenza sia “irreversibile” ma deve in ogni caso essere tale da impedire al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

In secondo luogo, il consumatore deve essere meritevole, come stabilito nell’art. 69 CCII: non è ammesso chi i) ha provocato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ii) ha già beneficiato di un’esdebitazione nei 5 anni precedenti o iii) ha già beneficiato della procedura di esdebitazione due volte indipendentemente dall’arco temporale intercorso.

I principi giurisprudenziali applicati

Come anticipato, la Sentenza in esame si inserisce in un panorama giurisprudenziale in cui il rapporto tra fideiussione e qualifica di consumatore è già stato oggetto di significative pronunce nazionali ed europee.

Considerato che “(…) la definizione di consumatore dell’art. 2 CCII, salva la precisazione aggiunta relativa ai soci, non differisce, nella sostanza, da quella (…) del codice del consumo (…)” e che “nella relazione al CCII si esplicita che si è trattato di una scelta consapevole e mirata, avendo il legislatore inteso “riprendere” “in assoluta coerenza” la nozione del codice del consumo, come peraltro confermato anche da autorevoli voci in dottrina. Ne consegue che il corredo interpretativo maturato sotto l’egida applicativa delle precedenti leggi sul sovraindebitamento e sul codice del consumo, risulta ancora attuale e qui applicabile”. (Cass. Civ. n. 29746/2025).

Pertanto, la giurisprudenza fa riferimento all’Ordinanza resa nella causa C-74/15 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (caso Tarcău / Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA) ed alla Sentenza delle Sezioni Unite n. 5868/2023.

In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che la nozione di consumatore, ai sensi della Direttiva 93/13/CEE, deve essere interpretata in senso funzionale e non meramente formale. La qualità del debitore principale non si trasferisce automaticamente sul garante persona fisica: bisogna verificare se quest’ultimo abbia agito per scopi estranei alla propria eventuale attività professionale. 

È stato inoltre precisato che è il Giudice nazionale a dover accertare l’esistenza del citato collegamento funzionale tra il contratto di garanzia e l’attività imprenditoriale. In tale prospettiva, la prestazione della fideiussione non assume rilievo in sé ma in quanto inserita in una più ampia strategia economica riconducibile alla sfera professionale del garante. 

Successivamente, la decisione delle Sezioni Unite n. 5868/2023 non si è limitata a recepire il principio espresso dalla Corte di Giustizia ma ne ha chiarito la portata ed i criteri applicativi.

In primo luogo, sono stati individuati i parametri oggettivi di accertamento del collegamento funzionale come il ruolo gestorio, l’entità della partecipazione e l’interesse economico diretto o mediato alla concessione del credito.

In secondo luogo, è stato precisato che la qualifica di consumatore va valutata ex ante, con riferimento al momento genetico della garanzia ed alla funzione economica concretamente perseguita, evitando che vicende successive (cessazione della carica, perdita della partecipazione, inattività della società) possano alterare la natura originaria dell’atto.

Conclusioni

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che “la prestazione di garanzia se rafforza l’attività d’impresa altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di ‘collegamento funzionale’”.

Inoltre, non sono state accolte le argomentazioni della debitrice circa la natura ereditaria dei debiti societari e lo scopo del rilascio delle fideiussioni; invece, la mera detenzione di partecipazioni rilevanti nonché la pregressa assunzione di cariche gestorie sono state considerate elementi sufficienti per escludere la qualifica di consumatore, anche quando le garanzie siano state prestate in un momento in cui l’attività imprenditoriale era cessata e le società erano inattive. 

Secondo il Collegio è necessario circoscrivere l’ambito applicativo della normativa consumeristica relativa alla crisi e all’insolvenza, evitando che essa divenga uno strumento di gestione di debiti sorti nell’esercizio – diretto o mediato – di attività economiche a discapito dei creditori.

Resta dunque affidato alla sensibilità dei Giudici di merito il compito di applicare il criterio del collegamento funzionale in modo non automatico, valorizzando le circostanze concrete e gli scopi effettivamente perseguiti dal debitore.

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